Art. 49. 
         Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa 
 
  1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo e'
affidata, fino al 6 maggio 2016, alla  RAI-Radiotelevisione  italiana
Spa. 
  2. Per quanto non sia  diversamente  previsto  dal  presente  testo
unico la  RAI-Radiotelevisione  italiana  Spa  e'  assoggettata  alla
disciplina generale delle  societa'  per  azioni,  anche  per  quanto
concerne l'organizzazione e l'amministrazione. 
  3.  Il  consiglio  di  amministrazione  della  RAI-Radiotelevisione
italiana Spa, composto da nove membri, e' nominato dall'assemblea. Il
consiglio, oltre ad essere organo di amministrazione della  societa',
svolge anche funzioni di controllo e di garanzia  circa  il  corretto
adempimento delle finalita' e degli obblighi  del  servizio  pubblico
generale radiotelevisivo. 
  4. Possono essere nominati membri del consiglio di  amministrazione
i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice  costituzionale
ai sensi dell'articolo 135,  secondo  comma,  della  Costituzione  o,
comunque,   persone   di   riconosciuto   prestigio   e    competenza
professionale e di notoria  indipendenza  di  comportamenti,  che  si
siano distinte in  attivita'  economiche,  scientifiche,  giuridiche,
della cultura umanistica o della comunicazione  sociale,  maturandovi
significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti
vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per  la
durata  del  mandato.  Il  mandato  dei  membri  del   consiglio   di
amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili  una  sola
volta. 
  5. La nomina del presidente del  consiglio  di  amministrazione  e'
effettuata dal  consiglio  nell'ambito  dei  suoi  membri  e  diviene
efficace  dopo  l'acquisizione  del  parere  favorevole,  espresso  a
maggioranza dei due terzi  dei  suoi  componenti,  della  Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale  e  la  vigilanza  dei  servizi
radiotelevisivi. 
  6. L'elezione degli amministratori avviene mediante voto di  lista.
A tale fine l'assemblea e' convocata con preavviso, da pubblicare  ai
sensi dell'articolo 2366 del codice civile, non meno di trenta giorni
prima di quello fissato per l'adunanza;  a  pena  di  nullita'  delle
deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379 del codice civile, l'ordine
del giorno pubblicato deve contenere tutte le  materie  da  trattare,
che non possono essere modificate o integrate in sede assembleare; le
liste possono essere presentate da soci che rappresentino  almeno  lo
0,5 per cento delle azioni  aventi  diritto  di  voto  nell'assemblea
ordinaria e sono rese pubbliche, mediante  deposito  presso  la  sede
sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale,  di  cui
due economici, rispettivamente, almeno venti giorni  e  dieci  giorni
prima dell'adunanza. Salvo quanto previsto dal presente  articolo  in
relazione al numero massimo di candidati della lista  presentata  dal
Ministero dell'economia e delle finanze, ciascuna lista comprende  un
numero di candidati pari al numero di  componenti  del  consiglio  da
eleggere. Ciascun socio avente diritto di voto puo' votare  una  sola
lista. Nel caso in cui siano state  presentate  piu'  liste,  i  voti
ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi  progressivi
da uno al numero di candidati da eleggere; i quozienti cosi' ottenuti
sono  assegnati  progressivamente  ai  candidati  di  ciascuna  lista
nell'ordine dalla stessa previsto e  si  forma  un'unica  graduatoria
nella quale i  candidati  sono  ordinati  sulla  base  del  quoziente
ottenuto. Risultano eletti coloro  che  ottengono  i  quozienti  piu'
elevati. In caso di parita' di quoziente, risulta eletto il candidato
della lista i cui presentatori detengano la partecipazione  azionaria
minore. Le procedure di cui al  presente  comma  si  applicano  anche
all'elezione del collegio sindacale. 
  7. Il rappresentante del Ministero dell'economia  e  delle  finanze
nell'assemblea, in  sede  di  nomina  dei  membri  del  consiglio  di
amministrazione e fino alla completa alienazione della partecipazione
dello Stato, presenta una autonoma lista di candidati,  indicando  un
numero massimo di candidati proporzionale al numero di azioni di  cui
e' titolare lo Stato.  Tale  lista  e'  formulata  sulla  base  delle
delibere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi  e  delle  indicazioni   del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'immediata presentazione
secondo le modalita' e i criteri proporzionali di cui al comma 9. 
  8. Il rappresentante del Ministero dell'economia e  delle  finanze,
nelle  assemblee  della   societa'   concessionaria   convocate   per
l'assunzione di deliberazioni di revoca o che comportino la revoca  o
la promozione  di  azione  di  responsabilita'  nei  confronti  degli
amministratori, esprime il voto  in  conformita'  alla  deliberazione
della  Commissione  parlamentare  per  l'indirizzo  generale   e   la
vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi  comunicata   al   Ministero
medesimo. 
  9. Fino a che il numero delle azioni alienato non superi  la  quota
del 10 per cento del  capitale  della  RAI-Radiotelevisione  italiana
Spa, in considerazione dei rilevanti  ed  imprescindibili  motivi  di
interesse generale connessi allo svolgimento  del  servizio  pubblico
generale radiotelevisivo da parte della concessionaria, ai fini della
formulazione dell'unica lista di  cui  al  comma  7,  la  Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale  e  la  vigilanza  dei  servizi
radiotelevisivi indica sette membri eleggendoli con il voto  limitato
a uno; i restanti due membri, tra  cui  il  presidente,  sono  invece
indicati dal socio di maggioranza. La nomina del  presidente  diviene
efficace  dopo  l'acquisizione  del  parere  favorevole,  espresso  a
maggioranza dei due terzi  dei  suoi  componenti,  della  Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale  e  la  vigilanza  dei  servizi
radiotelevisivi. In caso di dimissioni o impedimento  permanente  del
presidente o di uno o piu' membri, i nuovi componenti  sono  nominati
con le medesime procedure del presente comma entro  i  trenta  giorni
successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni presso
la medesima Commissione. 
  10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 entrano in  vigore  il
novantesimo giorno successivo  alla  data  di  chiusura  della  prima
offerta pubblica di vendita, effettuata ai  sensi  dell'articolo  21,
comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112. Ove,  anteriormente  alla
predetta data, sia necessario procedere alla nomina del consiglio  di
amministrazione, per scadenza naturale del mandato o per altra causa,
a cio' si provvede secondo le procedure di cui ai commi 7 e 9. 
  11. Il direttore generale della RAI-Radiotelevisione  italiana  Spa
e'  nominato  dal  consiglio   di   amministrazione,   d'intesa   con
l'assemblea; il suo  mandato  ha  la  stessa  durata  di  quello  del
consiglio. 
  12. Il direttore generale, oltre agli  altri  compiti  allo  stesso
attribuiti in base allo statuto della societa': 
    a)  risponde  al  consiglio  di  amministrazione  della  gestione
aziendale per i profili di  propria  competenza  e  sovrintende  alla
organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e
delle direttive definiti dal consiglio; 
    b) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del  consiglio
di amministrazione; 
    c) assicura, in collaborazione con  i  direttori  di  rete  e  di
testata, la coerenza  della  programmazione  radiotelevisiva  con  le
linee  editoriali  e  le  direttive  formulate   dal   consiglio   di
amministrazione; 
    d) propone al consiglio di amministrazione  le  nomine  dei  vice
direttori generali e dei dirigenti di primo e di secondo livello; 
    e) assume, nomina, promuove e stabilisce  la  collocazione  degli
altri dirigenti, nonche', su proposta dei direttori di testata e  nel
rispetto  del  contratto  di  lavoro   giornalistico,   degli   altri
giornalisti   e   ne   informa   puntualmente   il    consiglio    di
amministrazione; 
    f) provvede alla gestione del personale dell'azienda; 
    g) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione  gli
atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi
i piani annuali di  trasmissione  e  di  produzione  e  le  eventuali
variazioni degli stessi, nonche' quelli che, anche per effetto di una
durata pluriennale, siano di importo superiore a  2.582.284,50  euro;
firma gli altri atti e contratti aziendali  attinenti  alla  gestione
della societa'; 
    h) provvede all'attuazione del piano di investimenti,  del  piano
finanziario,  delle  politiche  del  personale   e   dei   piani   di
ristrutturazione,  nonche'  dei  progetti  specifici  approvati   dal
consiglio  di  amministrazione  in  materia  di   linea   editoriale,
investimenti,  organizzazione  aziendale,  politica   finanziaria   e
politiche del personale; 
    i) trasmette al  consiglio  di  amministrazione  le  informazioni
utili per verificare il conseguimento  degli  obiettivi  aziendali  e
l'attuazione degli indirizzi  definiti  dagli  organi  competenti  ai
sensi del presente testo unico. 
  13.  La  dismissione  della  partecipazione   dello   Stato   nella
RAI-Radiotelevisione italiana Spa resta disciplinata dall'articolo 21
della legge 3 maggio 2004, n. 112. 
 
          Note all'art. 49:
              -  L'art.  135  della  Costituzione  pertiene  la Corte
          costituzionale.
              -  L'art.  2366  del codice civile concerne: formalita'
          per la convocazione.
              -  L'art.  2379  del  codice  civile concerne: nullita'
          delle deliberazioni.
              -  Il  testo dell'art. 21 della citata legge n. 112 del
          2004 e' il seguente:
              «Art. 21. (Dismissione della partecipazione dello Stato
          nella  RAI-Radiotelevisione  italiana  S.p.a.).  - 1. Entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge e' completata la fusione per incorporazione
          della  RAI-Radiotelevisione  italiana S.p.a. nella societa'
          RAI-Holding S.p.a. Ai fini di tale operazione, i termini di
          cui  agli  articoli 2501-ter,  ultimo  comma, 2501-septies,
          primo  comma,  e 2503, primo comma, del codice civile, sono
          dimezzati.  Le licenze, autorizzazioni e concessioni di cui
          e'   titolare   la   RAI-Radiotelevisione  italiana  S.p.a.
          saranno,  per  effetto  della presente legge, trasferite di
          pieno  diritto alla societa' incorporante, senza necessita'
          di ulteriori provvedimenti.
              2.  Per  effetto  dell'operazione  di fusione di cui al
          comma   1,   la   societa'  RAI-Holding  S.p.a.  assume  la
          denominazione  sociale  di  «RAI-Radiotelevisione  italiana
          S.p.a.»  e  il  consiglio di amministrazione della societa'
          incorporata    assume   le   funzioni   di   consiglio   di
          amministrazione della societa' risultante dalla fusione. Le
          disposizioni    della    presente   legge   relative   alla
          RAI-Radiotelevisione   italiana   S.p.a.   si  intenderanno
          riferite   alla   societa'  risultante  dall'operazione  di
          fusione.
              3. Entro quattro mesi dalla data di completamento della
          fusione  per incorporazione di cui al comma 1 e' avviato il
          procedimento  per  l'alienazione della partecipazione dello
          Stato   nella  RAI-Radiotelevisione  italiana  S.p.a.  come
          risultante  dall'operazione  di  fusione di cui al comma 1.
          Tale  alienazione  avviene  mediante  offerta  pubblica  di
          vendita,  in  conformita'  al testo unico di cui al decreto
          legislativo   24 febbraio   1998,   n.   58   e  successive
          modificazioni,  e  relativi  regolamenti  attuativi,  e  al
          decreto-legge  31 maggio  1994,  n.  332,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30 luglio  1994,  n.  474,  e
          successive  modificazioni. Con una o piu' deliberazioni del
          Comitato  interministeriale per la programmazione economica
          sono  definiti  i  tempi, le modalita' di presentazione, le
          condizioni  e  gli  altri  elementi  dell'offerta  o  delle
          offerte pubbliche di vendita di cui al presente comma.
              4.  Una  quota  delle azioni alienate e' riservata agli
          aderenti  all'offerta che dimostrino di essere in regola da
          almeno  un  anno con il pagamento del canone di abbonamento
          di  cui  al  regio  decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,
          convertito,  dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive
          modificazioni.  Tali  azioni  non  possono  essere alienate
          prima di diciotto mesi dalla data di acquisto.
              5.  In  considerazione  dei rilevanti e imprescindibili
          motivi  di interesse generale e di ordine pubblico connessi
          alla    concessione    del   servizio   pubblico   generale
          radiotelevisivo affidata alla RAI-Radiotelevisione italiana
          S.p.a.,   e'  inserita  nello  statuto  della  societa'  la
          clausola  di  limitazione  del  possesso azionario prevista
          dall'art.  3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n.
          332,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          1994,  n.  474, prevedendosi il limite massimo del possesso
          dell'uno  per cento delle azioni aventi diritto di voto per
          tutti  i  soggetti  indicati  dal  medesimo  comma 1. Sono,
          inoltre,  vietati i patti di sindacato di voto o di blocco,
          o comunque gli accordi relativi alla modalita' di esercizio
          dei diritti inerenti alle azioni della RAI-Radiotelevisione
          italiana  S.p.a.,  che  intercorrano tra soggetti titolari,
          anche   mediante   soggetti   controllati,  controllanti  o
          collegati,  di  una partecipazione complessiva superiore al
          limite  di  possesso  azionario del due per cento, riferito
          alle  azioni  aventi  diritto  di  voto, o la presentazione
          congiunta  di liste da parte di soggetti in tale posizione.
          Tali  clausole sono di diritto inserite nello statuto della
          societa',  non  sono  modificabili e restano efficaci senza
          limiti di tempo.
              6.  Fino  al 31 dicembre 2005 e' vietata la cessione da
          parte  della  RAI-Radiotelevisione  italiana S.p.a. di rami
          d'azienda.
              7.   I   proventi   derivanti   dalle   operazioni   di
          collocamento   sul   mercato   di  azioni  ordinarie  della
          RAI-Radiotelevisione  italiana S.p.a. sono destinati per il
          settantacinque  per  cento  al Fondo per l'ammortamento dei
          titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432,
          e  successive modificazioni. La restante quota e' destinata
          al   finanziamento  degli  incentivi  all'acquisto  e  alla
          locazione finanziaria di cui all'art. 25, comma 7.».