Art. 61. 
 
                    Regolamento (CE) n. 1781/2006 
 
  1. Per i trasferimenti di fondi di cui all'articolo 2,  numero  7),
del regolamento (CE) n. 1781/2006,  restano  fermi  gli  obblighi  di
verifica   della   completezza   dei   dati   informativi    relativi
all'ordinante, nonche' quelli  relativi  alla  loro  registrazione  e
conservazione previsti dal medesimo regolamento. 
  2. Al fine di assicurare un approccio  adeguato  al  rischio  delle
misure di prevenzione  del  riciclaggio  dei  proventi  da  attivita'
illecite o del finanziamento del terrorismo, i prestatori di  servizi
di pagamento di cui all'articolo 2, numero 5), del  regolamento  (CE)
n. 1781/2006, non sono tenuti ad  adottare  i  provvedimenti  di  cui
all'articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento  nei  confronti
dei prestatori di servizi di pagamento dei Paesi che  hanno  previsto
una  soglia  di  esenzione  per  gli  obblighi  di  invio  dei   dati
informativi relativi all'ordinante,  previsti  dalla  raccomandazione
speciale VII del Gruppo d'azione finanziaria internazione (GAFI).  La
presente disposizione non si applica nel  caso  di  trasferimento  di
fondi superiore a mille euro o mille USD. 
  3. La  Banca  d'Italia  emana  istruzioni  per  l'applicazione  del
regolamento (CE) n. 1781/2006 nei confronti dei prestatori di servizi
di pagamento. 
 
          Nota all'art. 61:
              - Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 1781/2006 si
          vedano le note all'art. 25.