Art. 63. 
 
             Modifiche a disposizioni normative vigenti 
 
  1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,
n. 605, all'articolo 7,  sesto  comma,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo le parole: "l'esistenza dei rapporti"  sono  inserite  le
seguenti: "e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente
periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo"; 
    b) dopo le parole: "dati anagrafici dei titolari"  sono  inserite
le seguenti: "e dei soggetti  che  intrattengono  con  gli  operatori
finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori  di
un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a  nome
di terzi". 
  2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,
n. 605, all'articolo 7, undicesimo comma, quarto periodo, le  parole:
"sia in fase di indagini preliminari" sono sostituite dalle  seguenti
"sia ai  fini  delle  indagini  preliminari  e  dell'esercizio  delle
funzioni previste  dall'articolo  371-bis  del  codice  di  procedura
penale". 
  3. Nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,  dopo  l'articolo
25-septies e' inserito il seguente: 
  "Art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio  e  impiego  di  denaro,
beni o utilita' di provenienza illecita). - 1. In relazione ai  reati
di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter  del  codice  penale,  si
applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel  caso
in cui il denaro, i beni o le altre utilita'  provengono  da  delitto
per il quale e' stabilita la  pena  della  reclusione  superiore  nel
massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000
quote. 
  2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al  comma  1  si
applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9,
comma 2, per una durata non superiore a due anni. 
  3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2,  il  Ministero
della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le  osservazioni
di cui all'articolo 6 del  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.
231.". 
  4. Dopo  l'articolo  648-ter  del  codice  penale  e'  inserito  il
seguente articolo: 
  "Art.  648-quater  (Confisca).  -  Nel  caso  di  condanna   o   di
applicazione  della  pena  su  richiesta   delle   parti,   a   norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti
previsti dagli articolo 648-bis e  648-ter,  e'  sempre  ordinata  la
confisca dei beni che ne costituiscono il  prodotto  o  il  profitto,
salvo che appartengano a persone estranee al reato. 
  Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al
primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei
beni o delle altre utilita' delle quali il reo ha la  disponibilita',
anche per interposta persona, per un valore equivalente al  prodotto,
profitto o prezzo del reato. 
  In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis  e  648-ter,  il
pubblico ministero puo' compiere,  nel  termine  e  ai  fini  di  cui
all'articolo 430 del codice di procedura penale,  ogni  attivita'  di
indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o  le  altre
utilita' da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.". 
  5. All'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 4  luglio  2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248, le parole: "al comma 4"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "al
sesto  comma  dell'articolo  7  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605". 
  6. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n. 109, dopo le parole: "dalla Commissione nazionale per le  societa'
e la borsa" sono  inserite  le  seguenti:  ",  dall'Istituto  per  la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo". 
 
          Note all'art. 63:
              -  Per  il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  n.  605  del  1973,  si  vedano  le note
          all'art. 8.
              -  Per  il  testo dell'art. 37 del decreto-legge n. 223
          del 2006 si vedano le note all'art. 6.
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo  n.  109 del 2007, come modificato dal presente
          decreto:
              «Art.  3  (Comitato  di sicurezza finanziaria). - 1. In
          ottemperanza    agli    obblighi   internazionali   assunti
          dall'Italia  nella  strategia di contrasto al finanziamento
          del  terrorismo ed all'attivita' di Paesi che minacciano la
          pace  e  la sicurezza internazionale, anche al fine di dare
          attuazione  alle  misure  di  congelamento  disposte  dalle
          Nazioni  unite  e  dall'Unione  europea,  e' istituito, nei
          limiti  delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
          disponibili  e,  comunque  senza  nuovi  o maggiori oneri a
          carico  del  bilancio  dello  Stato,  presso  il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  il Comitato di sicurezza
          finanziaria, di seguito denominato: "Comitato".
              2.  Il  Comitato e' composto dal direttore generale del
          tesoro  o  da un suo delegato, che lo presiede, e da undici
          membri.
              3.  I componenti del Comitato sono nominati con decreto
          del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, sulla base
          delle   designazioni   effettuate,   rispettivamente,   dal
          Ministro  dell'interno,  dal  Ministro della giustizia, dal
          Ministro  degli  affari esteri, dalla Banca d'Italia, dalla
          Commissione   nazionale   per   le  societa'  e  la  borsa,
          dall'Istituto  per la vigilanza sulle assicurazioni private
          e  di  interesse  collettivo e dall'Ufficio italiano cambi.
          Del  Comitato  fanno  anche  parte un dirigente in servizio
          presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, un
          ufficiale  della  Guardia  di  finanza,  un  funzionario  o
          ufficiale  in  servizio  presso  la direzione investigativa
          antimafia,  un  ufficiale  dell'Arma  dei carabinieri, e un
          rappresentante  della  Direzione  nazionale  antimafia.  Il
          presidente  del  Comitato  puo' invitare a partecipare alle
          riunioni  del  Comitato  rappresentanti  di  altri  enti  o
          istituzioni,  inclusi  rappresentanti  dei  servizi  per la
          informazione  e la sicurezza, secondo le materie all'ordine
          del   giorno.   Ai   fini  dello  svolgimento  dei  compiti
          riguardanti  il  congelamento  delle risorse economiche, il
          Comitato e' integrato da un rappresentante dell'Agenzia del
          demanio.
              4.  Il  funzionamento  del Comitato e' disciplinato con
          decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su
          proposta  del  Comitato.  In  ogni  caso, ai componenti del
          Comitato non e' corrisposto alcun emolumento, indennita', o
          rimborso spese.
              5.  Gli enti rappresentati nel Comitato comunicano allo
          stesso,  in  deroga ad ogni disposizione vigente in materia
          di  segreto  di ufficio, le informazioni riconducibili alle
          materie  di  competenza  del  Comitato.  Le informazioni in
          possesso  del  Comitato  sono coperte da segreto d'ufficio,
          fatta   salva  l'applicazione  dell'art.  6,  primo  comma,
          lettera a),  e  dell'art.  7 della legge 1° aprile 1981, n.
          121. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 7 del testo
          unico  delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
          al  decreto  legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 4 del
          testo    unico    delle    disposizioni   in   materia   di
          intermediazione  finanziaria, di cui al decreto legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58.
              6.  L'autorita'  giudiziaria trasmette al Comitato ogni
          informazione ritenuta utile ai fini del presente decreto.
              7.  Il  Comitato,  con  propria delibera, individua gli
          ulteriori  dati  ed informazioni riconducibili alle materie
          di competenza del Comitato che le pubbliche amministrazioni
          sono   obbligate  a  trasmettere  al  Comitato  stesso.  Il
          Comitato    puo'    richiedere   accertamenti   agli   enti
          rappresentati  nel  Comitato, tenuto conto delle rispettive
          attribuzioni.  Il  presidente del Comitato puo' trasmettere
          dati ed informazioni al Comitato esecutivo per i servizi di
          informazione e di sicurezza ed ai direttori dei servizi per
          la   informazione   e   la   sicurezza,   anche   ai   fini
          dell'attivita' di coordinamento spettante al Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  ai  sensi dell'art. 1 della legge
          24 ottobre 1977, n. 801.
              8.  Il  Comitato  chiede  all'Agenzia  del demanio ogni
          informazione necessaria o utile sull'attivita' dalla stessa
          svolta ai sensi dell'art. 12.
              9.  Il  Comitato  puo'  stabilire  collegamenti con gli
          organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al
          fine    di    contribuire   al   necessario   coordinamento
          internazionale, anche in deroga al segreto d'ufficio di cui
          al comma 5.
              10.  Il  Comitato  formula  alle  competenti  autorita'
          internazionali,  sia  delle  Nazioni  unite che dell'Unione
          europea,  proposte  di  designazione  di  soggetti  o enti.
          Quando,  sulla  base  delle informazioni acquisite ai sensi
          dei  precedenti  commi, sussistono sufficienti elementi per
          formulare  alle  competenti  autorita'  internazionali, sia
          delle  Nazioni  unite  che dell'Unione europea, proposte di
          designazione e sussiste il rischio che i fondi o le risorse
          economiche da sottoporre a congelamento possano essere, nel
          frattempo,   dispersi,   occultati   o  utilizzati  per  il
          finanziamento di attivita' terroristiche, il presidente del
          Comitato ne fa segnalazione al procuratore della Repubblica
          competente ai sensi dell'art. 2 della legge 31 maggio 1965,
          n. 575, e successive modificazioni.
              11. Il Comitato e' l'autorita' competente a valutare le
          istanze  di  esenzione  dal congelamento di fondi e risorse
          economiche  presentate  dai  soggetti  interessati, secondo
          quanto disposto dai regolamenti comunitari o dai decreti di
          cui all'art. 4.
              12.  Il  Comitato  formula  alle  competenti  autorita'
          internazionali,  sia  delle  Nazioni  unite che dell'Unione
          europea,  proposte di cancellazione dalle liste di soggetti
          designati,  sulla  base  anche delle istanze presentate dai
          soggetti interessati.
              13.  Il Comitato formula le proposte per l'adozione dei
          decreti di cui all'art. 4.
              14.  Il  termine  per  la  conclusione dei procedimenti
          amministrativi   innanzi   al  Comitato  e'  di  centoventi
          giorni.».