Art. 64. 
 
                           Norme abrogate 
 
  1. Sono abrogati: 
    a) a decorrere dal 30 aprile 2008, il Capo I del decreto-legge  3
maggio 1991, n. 143, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5
luglio 1991, n. 197, ad eccezione dell'articolo 5,  commi  14  e  15,
nonche' gli articoli 10, 12, 13 e 14 e i  relativi  provvedimenti  di
attuazione; 
    b) gli articoli 1, 4,  5,  6  e  7  del  decreto  legislativo  25
settembre 1999, n. 374; 
    c) gli articoli 150 e 151 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
    d) il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, e  i  relativi
regolamenti di attuazione; 
    e) l'articolo 5-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; 
    f) i commi 5 e 6 dell'articolo 10 della legge 16 marzo  2006,  n.
146,  recante  ratifica  ed  esecuzione  della  Convenzione   e   dei
Protocolli  delle  Nazioni  Unite  contro  il   crimine   organizzato
transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre  2000
e il 31 maggio 2001. 
    g) il secondo periodo dell'articolo 1, comma 882, della legge  27
dicembre 2006, n. 296; 
    h) gli articoli 8, 9, 10, commi 2 e 3, e l'articolo 13, commi 4 e
5, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109. 
 
          Note all'art. 64
              -  Per  i riferimenti al decreto-legge n. 143 del 1991,
          si vedano le note alle premesse.
              -  Gli  articoli 1, 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo
          n. 374 del 1999, abrogati dal presente decreto, recavano:
              «Art. 1 Ambito di applicazione.».
              «Art.  4  Obblighi  di identificazione, registrazione e
          segnalazione di operazioni sospette.».
              «Art. 5 Controlli.».
              «Art. 6 Sanzioni.».
              «Art. 7 Disposizioni finali e transitorie.».
              -  Gli  articoli 150 e 151 della legge n. 388 del 2000,
          abrogati dal presente decreto, recavano:
              «Art.  150 Attivita' dell'Ufficio italiano dei cambi in
          materia  di  prevenzione  e  contrasto  della  criminalita'
          economica.».
              «Art.  151.  Costituzione  delle unita' di informazione
          finanziaria e modifiche al decreto-legge n. 143 del 1991.».
              -  Per  i  riferimenti al decreto legislativo n. 56 del
          2004 si vedano le note alle premesse.
              -  L'art.  5-sexies  del  decreto-legge  n. 7 del 2005,
          abrogato dal presente decreto, recava:
              «Art.   5-sexies   Entrata   in   vigore   del  decreto
          legislativo  20  febbraio 2004, n. 56, per le case da gioco
          soggette a controllo pubblico.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 10, della legge n. 146
          del 2006, come modificato dal presente decreto:
              «Art. 10 (Responsabilita' amministrativa degli enti). -
          1.  In  relazione alla responsabilita' amministrativa degli
          enti  per  i  reati  previsti  dall'art. 3, si applicano le
          disposizioni di cui ai commi seguenti.
              2.  Nel  caso di commissione dei delitti previsti dagli
          articoli 416   e   416-bis  del  codice  penale,  dall'art.
          291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'art. 74 del
          testo   unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  9 ottobre  1990, n. 309, si applica all'ente la
          sanzione  amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille
          quote.
              3.  Nei  casi  di condanna per uno dei delitti indicati
          nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive
          previste  dall'art.  9,  comma 2,  del  decreto legislativo
          8 giugno  2001,  n. 231, per una durata non inferiore ad un
          anno.
              4.  Se  l'ente  o  una  sua  unita' organizzativa viene
          stabilmente  utilizzato  allo  scopo  unico o prevalente di
          consentire  o  agevolare  la commissione dei reati indicati
          nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa
          dell'interdizione  definitiva dall'esercizio dell'attivita'
          ai  sensi  dell'art.  16,  comma 3, del decreto legislativo
          8 giugno 2001, n. 231.
              5.- 6. (abrogati).
              7.  Nel  caso  di  reati  concernenti  il  traffico  di
          migranti, per i delitti di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis,
          3-ter  e  5,  del testo unico di cui al decreto legislativo
          25 luglio  1998,  n.  286,  e  successive modificazioni, si
          applica  all'ente  la sanzione amministrativa pecuniaria da
          duecento a mille quote.
              8.  Nei  casi di condanna per i reati di cui al comma 7
          del  presente  articolo si  applicano  all'ente le sanzioni
          interdittive  previste  dall'art.  9,  comma 2, del decreto
          legislativo  8 giugno  2001,  n.  231,  per  una durata non
          superiore a due anni.
              9.   Nel  caso  di  reati  concernenti  intralcio  alla
          giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378
          del   codice   penale,  si  applica  all'ente  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
              10.  Agli illeciti amministrativi previsti dal presente
          articolo si  applicano  le  disposizioni  di cui al decreto
          legislativo 8 giugno 2001, n. 231.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 1, comma 882, della
          legge  n.  296  del  2006,  come  modificato dalla presente
          legge:
              «882. Al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale
          dei  confidi, i fondi di garanzia interconsortile di cui al
          comma 20,  dell'art.  13,  del  decreto-legge  30 settembre
          2003,  n.  269,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          24 novembre  2003,  n.  326, possono essere destinati anche
          alla  prestazione  di  servizi  ai  confidi  soci  ai  fini
          dell'iscrizione  nell'elenco  speciale  di cui all'art. 107
          del  testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
          1993,   n.   385,  nonche',  in  generale,  ai  fini  della
          riorganizzazione,  integrazione  e  sviluppo  operativo dei
          confidi stessi.».
              - Gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 109 del
          2007, abrogati dal presente decreto, recavano:
              «Art. 8 Obblighi di segnalazione.».
              «Art. 9 Compiti della Banca d'Italia.».
              - Si riporta il testo degli articoli 10 e 13 del d.lgs.
          n. 109 del 2007, come modificato dal presente decreto:
              «Art.  10  (Compiti dell'Ufficio italiano dei cambi). -
          1.   Le   attribuzioni  dell'Ufficio  italiano  dei  cambi,
          previste  dalle  disposizioni  vigenti  per  la prevenzione
          dell'uso  del  sistema  finanziario a scopo di riciclaggio,
          sono  esercitate  anche  per il contrasto del finanziamento
          del  terrorismo. L'Ufficio italiano dei cambi cura altresi'
          il  controllo  dell'attuazione  delle  sanzioni finanziarie
          adottate  dall'Unione  europea  ovvero con i decreti di cui
          all'art.  4  nei  confronti  dell'attivita'  di  paesi  che
          minacciano la pace e la sicurezza internazionale.
              2. - 3. (abrogati)
              4.  L'Ufficio italiano dei cambi cura la raccolta delle
          informazioni  e  dei dati di natura finanziaria relativi ai
          soggetti  designati,  ai  fondi  ed alle risorse economiche
          sottoposti  a  congelamento  e  agevola la diffusione delle
          liste   dei   soggetti   designati   e   delle   successive
          modifiche.».
              «Art.  13  (Disposizioni sanzionatorie). - 1. Salvo che
          il   fatto   costituisca   reato,   la   violazione   delle
          disposizioni di cui all'art. 5, commi 1, 2, 4 e 5 e' punita
          con  una  sanzione  amministrativa pecuniaria non inferiore
          alla   meta'   del  valore  dell'operazione  stessa  e  non
          superiore al doppio del valore medesimo.
              2.  La  violazione delle disposizioni di cui all'art. 7
          e'  punita  con  una  sanzione amministrativa pecuniaria da
          euro 500 ad euro 25.000.
              3.  Per  l'accertamento  delle  violazioni  di  cui  ai
          commi 1  e 2 e per l'irrogazione delle relative sanzioni si
          applicano  le  disposizioni del titolo II, capi I e II, del
          testo  unico  delle norme di legge in materia valutaria, di
          cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 31 marzo
          1988,  n.  148, e successive modificazioni, fatta eccezione
          per  le  disposizioni  dell'art.  30.  I  provvedimenti  di
          irrogazione  delle  sanzioni  di cui al presente comma sono
          emessi   senza   acquisire   il  parere  della  Commissione
          consultiva  prevista  dall'art.  32  del citato testo unico
          delle norme di legge in materia valutaria.
              4. - 5. (abrogati)
              6. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni emessi
          ai sensi del presente art. sono trasmessi al Comitato».