Art. 65. Allegato tecnico 1. Ai fini della corretta individuazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere o) e u), nonche' della corretta applicazione degli articoli 19, comma 1, lettera a), e 26, si fa riferimento a quanto previsto nell'Allegato tecnico al presente decreto. 2. L'Allegato tecnico di cui al comma 1, e' modificato o integrato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria.