Art. 66. Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del presente decreto. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 37, comma 7, 38, comma 7, e 39, comma 4, sono emanate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. La trasmissione delle informazioni e dei dati di cui agli articoli 45, comma 4, e 60, comma 7, avviene per via telematica entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. La definizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera r), e' modificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, d'intesa con la Banca d'Italia, puo' individuare ulteriori mezzi di pagamento ritenuti idonei a essere utilizzati a scopo di riciclaggio, oltre a quelli indicati all'articolo 1, comma 2, lettera i), nonche' stabilire limiti per l'utilizzo degli stessi. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua ulteriori persone fisiche ai fini della definizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p). 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' con proprio decreto modificare i limiti di importo stabiliti dall'articolo 49. 8. All'articolo 22-bis, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: "g-bis) antiriciclaggio.". 9. L'intermediario finanziario di cui all'articolo 11, comma 1, lettera o), adempie a quanto previsto dall'articolo 37 a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo e secondo le modalita' e i termini ivi previsti.
Note all'art. 66: - Si riporta il testo dell'art. 22-bis della legge n. 689 del 1981, come modificato dal presente decreto: «Art. 22-bis. (Competenza per il giudizio di opposizione). Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l'opposizione di cui all'art. 22 si propone davanti al giudice di pace. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione e' stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia: a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro; b) di previdenza e assistenza obbligatoria; e) urbanistica ed edilizia; d) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette; e) di igiene degli alimenti e delle bevande; f) di societa' e di intermediari finanziari; g) tributaria e valutaria; g-bis) antiriciclaggio. L'opposizione si propone altresi' davanti al tribunale: a) se per la violazione e' prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a lire trenta milioni; b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, e' stata applicata una sanzione superiore a lire trenta milioni; c) quando e' stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge.».