Art. 105.
Attivita' soggette
1. Le norme del presente capo si applicano alle attivita' che, da
chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati
o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione,
manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento,
ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il
rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o
temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in
altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere
stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di
bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre,
lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il
montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la
realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le norme del
presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo
e ad in ogni altra attivita' lavorativa.