Art. 105.
                         Attivita' soggette

  1.  Le  norme del presente capo si applicano alle attivita' che, da
chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati
o  autonomi,  concernono  la  esecuzione  dei  lavori di costruzione,
manutenzione,  riparazione,  demolizione, conservazione, risanamento,
ristrutturazione    o    equipaggiamento,   la   trasformazione,   il
rinnovamento  o  lo  smantellamento  di  opere  fisse,  permanenti  o
temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in
altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere
stradali,  ferroviarie,  idrauliche,  marittime,  idroelettriche,  di
bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre,
lavori  di  costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il
montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la
realizzazione  di  lavori  edili o di ingegneria civile. Le norme del
presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo
e ad in ogni altra attivita' lavorativa.