Art. 106.
                          Attivita' escluse

  1. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
    a)  ai  lavori  di  prospezione,  ricerca  e  coltivazione  delle
sostanze minerali;
    b)   alle  attivita'  di  prospezione,  ricerca,  coltivazione  e
stoccaggio   degli  idrocarburi  liquidi  e  gassosi  nel  territorio
nazionale,  nel  mare territoriale e nella piattaforma continentale e
nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
    c) ai lavori svolti in mare.