Art. 96
                 Bandiera della Repubblica italiana

1. La bandiera della Repubblica e' il simbolo della Patria.
2.  La  bandiera  da combattimento affidata a una unita' militare e',
inoltre,  il  simbolo dell'onore dell'unita' stessa nonche' delle sue
tradizioni,  della  sua  storia,  del  ricordo  dei suoi caduti, e va
difesa fino all'estremo sacrificio.
3. Alla bandiera vanno tributati i massimi onori.
4.  Le modalita' di uso ed esposizione delle bandiere militari, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 1, legge 5 febbraio 1998, n. 22, sono
disciplinate  con  determinazioni  del  Capo  di stato maggiore della
difesa.
 
          Nota all'art. 96:
             -  Il  testo dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1998, n.
          22  (Disposizioni  generali  sull'uso  della bandiera della
          Repubblica  italiana  e  di  quella  dell'Unione  europea),
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 1998,
          n. 37, e' il seguente:
             «Art.  1.  -  1.  La presente legge detta, in attuazione
          dell'articolo   12  della  Costituzione  e  in  conseguenza
          dell'appartenenza     dell'Italia    all'Unione    europea,
          disposizioni  generali  in  materia  di  uso ed esposizione
          della  bandiera  della  Repubblica  italiana  e  di  quella
          dell'Unione    europea,   fatte   salve   le   disposizioni
          particolari sull'uso delle bandiere militari.
             2. Le regioni possono, limitatamente ai casi di cui alla
          lettera  c)  del comma 1 dell'articolo 2, emanare norme per
          l'attuazione  della  presente legge, ai sensi dell'articolo
          117,  secondo  comma,  della  Costituzione. Le disposizioni
          della  presente legge costituiscono altresi' norme generali
          regolatrici  della  materia,  nel  rispetto  delle quali il
          Governo,  per  i  casi di cui alle lettere a), b), d) ed e)
          del  comma  1  e  di  cui  al  comma  2 dell'articolo 2, e'
          autorizzato  ad  emanare,  entro  cinque mesi dalla data di
          entrata   in   vigore  della  presente  legge,  sentite  le
          competenti  commissioni  parlamentari,  un  regolamento  ai
          sensi  dell'articolo  17,  comma  2,  della legge 23 agosto
          1988, n. 400.».