Art. 98
Concessione  di  una  bandiera navale per la Marina militare e per la
                          Marina mercantile

1.  La  bandiera  navale  istituita  per  la Marina militare e per la
Marina  mercantile  e' conforme ai modelli indicati, rispettivamente,
con   decreto   del   Ministro   della  difesa  e  con  quello  delle
infrastrutture e dei trasporti.
2.  A ogni nave della Marina militare, escluse le unita' ausiliarie e
quelle   di  uso  locale,  all'infuori  della  dotazione  normale  di
bandiere,  sono consegnate una bandiera nazionale, che prende il nome
di Bandiera di combattimento, e uno stendardo.
3.  La Bandiera di combattimento deve alzarsi sempre in combattimento
e,  se  le  condizioni  di  tempo  e  di  navigazione  lo consiglino,
allorquando  e'  presente  a  bordo  il Presidente della Repubblica e
nelle  grandi solennita'; lo stendardo, in combattimento, e' posto su
apposito  sostegno nell'interno della torre, del ponte o della camera
di comando.
4.  Le  ulteriori disposizioni circa il confezionamento, la consegna,
la  custodia,  il  deposito  e l'uso della bandiere di cui al comma 3
sono  stabilite  con  determinazione del Capo di stato maggiore della
Marina militare.