Art. 131 Principi generali 1. Il presente capo disciplina lo statuto, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, d'ora in avanti «Agenzia», nel rispetto delle esigenze connesse al ruolo e ai compiti assegnati all'agenzia e della necessita' di assicurare il piu' efficiente utilizzo delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali disponibili. 2. L'Agenzia informa le proprie attivita' a criteri di economicita', efficienza ed efficacia della gestione e all'obiettivo della trasformazione, anche mediante accorpamento, in societa' per azioni delle unita' produttive e industriali di cui all'articolo 133, comma 1, secondo le procedure che verranno definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 48 del codice. L'agenzia opera, in particolare, attraverso: a) la programmazione strategica e operativa degli obiettivi; b) il confronto con il mercato per le singole linee produttive; c) la redazione di un autonomo bilancio preventivo e consuntivo in base ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con la disciplina recata dal regolamento; d) la tenuta di una contabilita' industriale per ciascuna unita' produttiva e per programma di attivita'; e) il controllo e la verifica delle attivita' e la valutazione dei risultati. 3. Con il decreto di cui al comma 2 possono essere definite le modalita' per l'alienazione delle unita' produttive e industriali, assicurando al personale il diritto di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283.
Note all'art. 131: - Il testo dell'art. 2423 del codice civile e' il seguente: «Art. 2423 (Redazione del bilancio). - Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della societa' e il risultato economico dell'esercizio. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti e' incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. Il bilancio deve essere redatto in unita' di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che puo' essere redatta in migliaia di euro.».