Art. 131 
 
                          Principi generali 
 
1. Il presente capo disciplina  lo  statuto,  l'organizzazione  e  il
funzionamento  dell'Agenzia  industrie  difesa,   d'ora   in   avanti
«Agenzia», nel rispetto delle esigenze connesse al ruolo e ai compiti
assegnati all'agenzia  e  della  necessita'  di  assicurare  il  piu'
efficiente utilizzo delle risorse umane, finanziarie  e  patrimoniali
disponibili. 
2. L'Agenzia informa le proprie attivita' a criteri di  economicita',
efficienza  ed  efficacia  della  gestione  e   all'obiettivo   della
trasformazione, anche mediante accorpamento, in societa'  per  azioni
delle unita' produttive e industriali di cui all'articolo 133,  comma
1, secondo  le  procedure  che  verranno  definite  con  decreto  del
Ministro della difesa, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze ai sensi dell'articolo 48 del codice. L'agenzia  opera,
in particolare, attraverso: 
a) la programmazione strategica e operativa degli obiettivi; 
b) il confronto con il mercato per le singole linee produttive; 
c) la redazione di un autonomo bilancio preventivo  e  consuntivo  in
base ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice
civile,  in  quanto  compatibili  con  la   disciplina   recata   dal
regolamento; 
d) la tenuta di una  contabilita'  industriale  per  ciascuna  unita'
produttiva e per programma di attivita'; 
e) il controllo e la verifica delle attivita' e  la  valutazione  dei
risultati. 
3. Con il decreto di cui  al  comma  2  possono  essere  definite  le
modalita' per l'alienazione delle unita'  produttive  e  industriali,
assicurando al personale  il  diritto  di  cui  all'articolo  4,  del
decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283. 
 
 
          Note all'art. 131: 
          - Il testo dell'art. 2423 del codice civile e' il seguente: 
          «Art. 2423 (Redazione del bilancio). -  Gli  amministratori
          devono redigere il bilancio di esercizio, costituito  dallo
          stato  patrimoniale,  dal  conto  economico  e  dalla  nota
          integrativa. 
          Il bilancio  deve  essere  redatto  con  chiarezza  e  deve
          rappresentare in modo veritiero e  corretto  la  situazione
          patrimoniale e finanziaria della societa'  e  il  risultato
          economico dell'esercizio. 
          Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni  di
          legge non sono  sufficienti  a  dare  una  rappresentazione
          veritiera e corretta, si  devono  fornire  le  informazioni
          complementari necessarie allo scopo. 
          Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione
          degli   articoli   seguenti   e'   incompatibile   con   la
          rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione  non
          deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la
          deroga e deve indicarne l'influenza sulla  rappresentazione
          della situazione patrimoniale, finanziaria e del  risultato
          economico.  Gli  eventuali  utili  derivanti  dalla  deroga
          devono essere iscritti in una riserva non distribuibile  se
          non in misura corrispondente al valore recuperato. 
          Il bilancio deve essere redatto in unita'  di  euro,  senza
          cifre decimali, ad eccezione  della  nota  integrativa  che
          puo' essere redatta in migliaia di euro.».