Art. 132 
 
                Natura giuridica e sede dell'Agenzia 
 
1. L'Agenzia: 
a)  ha  personalita'  giuridica  di  diritto   pubblico,   ai   sensi
dell'articolo 48 del codice; 
b) e' dotata, in ragione dell'attivita' industriale  che  svolge,  di
autonomia amministrativa, finanziaria e contabile 
c) e' dotata, nei limiti e con le  forme  previsti  dall'articolo  8,
comma 4, lettera l), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,
nonche' dal presente capo, di autonomia organizzativa; 
d) ha sede in Roma,  presso  locali  gia'  nella  disponibilita'  del
Ministero della difesa. 
 
 
          Note all'art. 132: 
          - Il testo dell'art. 8 del decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
          norma dell'articolo 11 della L.  15  marzo  1997,  n.  59),
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203, e' il seguente: 
          «Art. 8 (L'ordinamento). - 1.  Le  agenzie  sono  strutture
          che,   secondo   le   previsioni   del   presente   decreto
          legislativo,     svolgono     attivita'     a     carattere
          tecnico-operativo   di   interesse   nazionale,   in   atto
          esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse  operano  al
          servizio delle amministrazioni  pubbliche,  comprese  anche
          quelle regionali e locali. 
          2. Le agenzie hanno piena autonomia  nei  limiti  stabiliti
          dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte  dei
          conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4,  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20. Esse  sono  sottoposte  ai  poteri  di
          indirizzo  e  di  vigilanza  di  un  ministro  secondo   le
          disposizioni  del  successivo  comma  4,   e   secondo   le
          disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1,  e
          14 del decreto legislativo n.  29  del  1993  e  successive
          modificazioni. 
          3. L'incarico  di  direttore  generale  dell'agenzia  viene
          conferito in  conformita'  alle  disposizioni  dettate  dal
          precedente  articolo  5  del  presente   decreto   per   il
          conferimento dell'incarico di capo del dipartimento. 
          4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma
          2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del
          presidente  del  consiglio  dei  ministri  e  dei  ministri
          competenti, di concerto con il  ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
          statuti  delle  agenzie  istituite  dal  presente   decreto
          legislativo, in conformita' ai seguenti principi e  criteri
          direttivi: 
          a) definizione delle attribuzioni  del  direttore  generale
          dell'agenzia anche sulla base  delle  previsioni  contenute
          nel  precedente  articolo  5  del  presente   decreto   con
          riferimento al capo del dipartimento; 
          b)  attribuzione  al  direttore  generale  e  ai  dirigenti
          dell'agenzia  dei  poteri  e  della  responsabilita'  della
          gestione,   nonche'   della    responsabilita'    per    il
          conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente
          nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
          possibile,  di  massimali  di  spesa   predeterminati   dal
          bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso; 
          c)  previsione  di  un  comitato  direttivo,  composto   da
          dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
          in numero non  superiore  a  quattro,  con  il  compito  di
          coadiuvare  il  direttore  generale  nell'esercizio   delle
          attribuzioni ad esso conferite; 
          d) definizione dei poteri ministeriali  di  vigilanza,  che
          devono comprendere, comunque, oltre a quelli  espressamente
          menzionati nel precedente comma 2: 
          d1) l'approvazione dei programmi di attivita'  dell'agenzia
          e  di  approvazione  dei  bilanci  e  rendiconti,   secondo
          modalita' idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia; 
          d2)  l'emanazione  di  direttive  con  l'indicazione  degli
          obiettivi da raggiungere; 
          d3) l'acquisizione di dati e notizie e  l'effettuazione  di
          ispezioni per  accertare  l'osservanza  delle  prescrizioni
          impartite; 
          d4) l'indicazione  di  eventuali  specifiche  attivita'  da
          intraprendere; 
          e)  definizione,  tramite  una  apposita   convenzione   da
          stipularsi  tra  il  ministro  competente  e  il  direttore
          generale  dell'agenzia,  degli   obiettivi   specificamente
          attribuiti a questa ultima, nell'ambito della  missione  ad
          essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un  arco
          temporale determinato; dell'entita' e delle  modalita'  dei
          finanziamenti  da  accordare  all'agenzia   stessa;   delle
          strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
          di verifica dei  risultati  di  gestione;  delle  modalita'
          necessarie  ad  assicurare  al  ministero   competente   la
          conoscenza  dei  fattori  gestionali  interni  all'agenzia,
          quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse; 
          f) attribuzione all'agenzia di autonomia di  bilancio,  nei
          limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita  unita'
          previsionale  di  base  dello  stato  di   previsione   del
          ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia  di
          autonomi  poteri  per   la   determinazione   delle   norme
          concernenti  la  propria  organizzazione  ed   il   proprio
          funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva  lettera
          l); 
          g)  regolazione  su  base  convenzionale  dei  rapporti  di
          collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
          promozione    tra    l'agenzia    ed    altre     pubbliche
          amministrazioni,  sulla  base  di  convenzioni  quadro   da
          deliberarsi da parte del ministro competente; 
          h) previsione di un collegio  dei  revisori,  nominato  con
          decreto del ministro competente, composto  di  tre  membri,
          due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori
          dei  conti  o  tra  persone  in   possesso   di   specifica
          professionalita';  previsione  di  un   membro   supplente;
          attribuzione dei  relativi  compensi,  da  determinare  con
          decreto del ministro competente di concerto con quello  del
          tesoro; 
          i)  istituzione  di  un  apposito  organismo  preposto   al
          controllo di gestione ai sensi del decreto  legislativo  di
          riordino e potenziamento  dei  meccanismi  e  strumenti  di
          monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e  dei
          risultati  dell'attivita'  svolta   dalle   amministrazioni
          pubbliche; 
          l)  determinazione  di  una   organizzazione   dell'agenzia
          rispondente alle  esigenze  di  speditezza,  efficienza  ed
          efficacia  dell'adozione  amministrativa;  attribuzione   a
          regolamenti  interni  di  ciascuna  agenzia,  adottati  dal
          direttore generale dell'agenzia e  approvati  dal  ministro
          competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
          stessa, nei limiti delle disponibilita'  finanziarie,  alle
          esigenze   funzionali,   e   devoluzione   ad    atti    di
          organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
          organizzazione;  applicazione  dei  criteri  di   mobilita'
          professionale   e   territoriale   previsti   dal   decreto
          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni e integrazioni; 
          m)  facolta'  del  direttore   generale   dell'agenzia   di
          deliberare  e  proporre   all'approvazione   del   ministro
          competente, di concerto con quello del tesoro,  regolamenti
          interni   di   contabilita'   ispirati,    ove    richiesto
          dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici,  anche
          in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.».