Art. 133 
 
                          Scopi e attivita' 
 
1.  L'Agenzia  assicura,  secondo  criteri   di   imprenditorialita',
efficienza ed economicita', la gestione coordinata e  unitaria  delle
attivita'  delle  unita'  produttive  e  industriali  della   Difesa,
indicate con uno o piu' decreti del Ministro della difesa,  d'ora  in
avanti, rispettivamente «unita'» e «Ministro», il primo dei quali  da
adottare ai sensi dell'articolo 48 del codice. 
2. Ai fini di cui al comma 1, con determinazione dell'Amministrazione
della  difesa  sono  individuati  il  patrimonio  delle   unita'   da
attribuire alla gestione dell'agenzia e i  beni  da  trasferire  alla
stessa. 
3.  Per  la  definizione  e  per  il  perseguimento  degli  specifici
obiettivi  dell'agenzia,  nonche'  per  la  verifica,  da  parte  del
Ministro, dei risultati raggiunti, il Direttore generale dell'Agenzia
stipula ogni tre anni con il Ministro stesso una convenzione ai sensi
e con i contenuti previsti dall'articolo 8, comma 4, lettera e),  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; in ragione di  specifiche
esigenze, la  convenzione  puo'  essere  modificata  su  proposta  di
entrambe le parti. 
4. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali l'Agenzia, nel
rispetto,  in  quanto  applicabili,  dei  principi  che  regolano  la
concorrenza e il  mercato,  puo'  stipulare  convenzioni,  accordi  e
contratti  con  soggetti  pubblici  e  privati  per  la  fornitura  o
l'acquisizione di beni e  servizi,  nonche'  partecipare  a  consorzi
anche internazionali e a societa' previa autorizzazione del Ministro. 
 
 
          Note all'art. 133: 
          - Per l'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
          300, si vedano le note all'art. 132.