Art. 133 Scopi e attivita' 1. L'Agenzia assicura, secondo criteri di imprenditorialita', efficienza ed economicita', la gestione coordinata e unitaria delle attivita' delle unita' produttive e industriali della Difesa, indicate con uno o piu' decreti del Ministro della difesa, d'ora in avanti, rispettivamente «unita'» e «Ministro», il primo dei quali da adottare ai sensi dell'articolo 48 del codice. 2. Ai fini di cui al comma 1, con determinazione dell'Amministrazione della difesa sono individuati il patrimonio delle unita' da attribuire alla gestione dell'agenzia e i beni da trasferire alla stessa. 3. Per la definizione e per il perseguimento degli specifici obiettivi dell'agenzia, nonche' per la verifica, da parte del Ministro, dei risultati raggiunti, il Direttore generale dell'Agenzia stipula ogni tre anni con il Ministro stesso una convenzione ai sensi e con i contenuti previsti dall'articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; in ragione di specifiche esigenze, la convenzione puo' essere modificata su proposta di entrambe le parti. 4. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali l'Agenzia, nel rispetto, in quanto applicabili, dei principi che regolano la concorrenza e il mercato, puo' stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici e privati per la fornitura o l'acquisizione di beni e servizi, nonche' partecipare a consorzi anche internazionali e a societa' previa autorizzazione del Ministro.
Note all'art. 133: - Per l'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 132.