Art. 136 Direttore dell'Agenzia 1. Il Direttore: a) rappresenta l'Agenzia; b) dirige e controlla l'attivita' dell'Agenzia; c) e' responsabile della gestione dell'Agenzia e del conseguimento dei risultati fissati ai sensi dell'articolo 133, comma 3, e dell'articolo 134, comma 2, del presente capo; d) stipula la convenzione di cui all' articolo 133, comma 3, del presente capo; e) predispone e propone per l'approvazione del Ministro: 1) i programmi triennali di attivita' dell'agenzia accompagnati da un documento programmatico di bilancio su base triennale; 2) i programmi annuali di attivita', i bilanci e il rendiconto dell'agenzia; 3) il regolamento interno per adattare l'organizzazione e il funzionamento alle esigenze funzionali dell'agenzia, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera l), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, fatti salvi i poteri di organizzazione interna dei capi unita', con la riorganizzazione e l'individuazione delle unita' e delle relative missioni, secondo quanto stabilito nelle direttive del Ministro ai sensi dell'articolo 134, comma 2, lettera a); 4) il regolamento interno di amministrazione e di contabilita', anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera m), del decreto legislativo n. 300 del 1999; f) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi e gli atti di gestione necessari per il conseguimento degli obiettivi dell'agenzia ed esercita i relativi poteri di spesa, fatte salve le competenze dei direttori delle unita'; g) svolge funzioni di impulso, coordinamento, direzione, vigilanza e controllo nei confronti delle unita'; h) conferisce l'incarico di capo unita' ovvero, per gli incarichi di livello dirigenziale generale, formula al Ministro la proposta di conferimento dell'incarico; i) definisce gli obiettivi che i capi unita' devono perseguire per l'attuazione dei programmi dell'agenzia, nonche' la responsabilita' di specifici progetti; l) attribuisce alla struttura direzionale centrale e alle unita' le risorse finanziarie, umane e strumentali per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicita', efficienza ed efficacia e definisce le politiche d'incentivazione del personale per il conseguimento degli obiettivi dell'agenzia; m) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza ed economicita', disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno dell'agenzia; n) adotta gli atti per la partecipazione, autorizzata dal Ministro, a consorzi e a societa' internazionali; o) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi relativi all'attivita' dell'agenzia; p) nomina i componenti del comitato direttivo; q) convoca e presiede le riunioni di tale comitato; r) cura le relazioni con le organizzazioni sindacali nel rispetto delle disposizioni vigenti. 2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il direttore e' sostituito dal dirigente da lui designato tra i membri del comitato direttivo. 3. Il trattamento giuridico e il trattamento economico onnicomprensivo del direttore sono determinati con contratto individuale di durata di tre o di sei anni, con facolta' di rinnovo, ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salva l'eventuale revoca che il Ministro puo' disporre per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi della gestione con riferimento a quanto previsto nella convenzione di cui all'articolo 133, comma 3.
Note all'art. 136: - Per l'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 132. - Per l'art.19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano le note all'art. 16.