Art. 136 
 
                       Direttore dell'Agenzia 
 
1. Il Direttore: 
a) rappresenta l'Agenzia; 
b) dirige e controlla l'attivita' dell'Agenzia; 
c) e' responsabile della gestione dell'Agenzia  e  del  conseguimento
dei  risultati  fissati  ai  sensi  dell'articolo  133,  comma  3,  e
dell'articolo 134, comma 2, del presente capo; 
d) stipula la convenzione di cui all'  articolo  133,  comma  3,  del
presente capo; 
e) predispone e propone per l'approvazione del Ministro: 
1) i programmi triennali di attivita' dell'agenzia accompagnati da un
documento programmatico di bilancio su base triennale; 
2) i programmi annuali  di  attivita',  i  bilanci  e  il  rendiconto
dell'agenzia; 
3)  il  regolamento  interno  per  adattare  l'organizzazione  e   il
funzionamento  alle  esigenze  funzionali  dell'agenzia,   ai   sensi
dell'articolo 8, comma 4, lettera  l),  del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300, fatti salvi i poteri di  organizzazione  interna
dei capi unita', con la  riorganizzazione  e  l'individuazione  delle
unita' e delle relative  missioni,  secondo  quanto  stabilito  nelle
direttive del Ministro ai sensi dell'articolo 134, comma  2,  lettera
a); 
4) il regolamento interno di amministrazione e di contabilita', anche
in deroga alle disposizioni sulla  contabilita'  pubblica,  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 4, lettera m), del decreto legislativo n.  300
del 1999; 
f) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi  e  gli  atti  di
gestione necessari per il conseguimento degli obiettivi  dell'agenzia
ed esercita i relativi poteri di spesa, fatte salve le competenze dei
direttori delle unita'; 
g) svolge funzioni di impulso, coordinamento, direzione, vigilanza  e
controllo nei confronti delle unita'; 
h) conferisce l'incarico di capo unita' ovvero, per gli incarichi  di
livello dirigenziale generale, formula al  Ministro  la  proposta  di
conferimento dell'incarico; 
i) definisce gli obiettivi che i capi unita'  devono  perseguire  per
l'attuazione dei programmi dell'agenzia, nonche'  la  responsabilita'
di specifici progetti; 
l) attribuisce alla struttura direzionale centrale e alle  unita'  le
risorse  finanziarie,  umane  e  strumentali  per  l'attuazione   dei
programmi secondo principi di economicita', efficienza ed efficacia e
definisce  le  politiche  d'incentivazione  del  personale   per   il
conseguimento degli obiettivi dell'agenzia; 
m) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo
criteri di  efficienza  ed  economicita',  disponendo  gli  opportuni
trasferimenti di personale all'interno dell'agenzia; 
n) adotta gli atti per la partecipazione, autorizzata dal Ministro, a
consorzi e a societa' internazionali; 
o)  promuove  e  mantiene  relazioni  con   gli   organi   competenti
dell'Unione europea  per  la  trattazione  di  questioni  e  problemi
relativi all'attivita' dell'agenzia; 
p) nomina i componenti del comitato direttivo; 
q) convoca e presiede le riunioni di tale comitato; 
r) cura le relazioni con le  organizzazioni  sindacali  nel  rispetto
delle disposizioni vigenti. 
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo,  il  direttore  e'
sostituito dal dirigente da lui designato tra i membri  del  comitato
direttivo. 
3.   Il   trattamento   giuridico   e   il   trattamento    economico
onnicomprensivo  del  direttore  sono   determinati   con   contratto
individuale di durata di tre o di sei anni, con facolta' di  rinnovo,
ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 2, del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, salva l'eventuale revoca  che  il  Ministro  puo'
disporre per inosservanza delle direttive generali e per i  risultati
negativi della gestione  con  riferimento  a  quanto  previsto  nella
convenzione di cui all'articolo 133, comma 3. 
 
 
          Note all'art. 136: 
          - Per l'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
          300, si vedano le note all'art. 132. 
          - Per l'art.19 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
          165, si vedano le note all'art. 16.