Art. 138 
 
                   Collegio dei revisori dei conti 
 
1.  Il  Collegio  dei  revisori  dei  conti   svolge   il   controllo
sull'attivita' dell'Agenzia a norma degli articoli  2397  e  seguenti
del codice civile, in quanto applicabili, e del  regolamento  interno
di amministrazione e contabilita' di cui all'articolo 136,  comma  1,
lettera e), numero 4), del presente capo. 
 
 
          Note all'art. 138: 
          - Il testo dell'art. 2397 del codice civile e' il seguente: 
          «Art. 2397  (Composizione  del  collegio).  -  Il  collegio
          sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci
          o non soci. Devono  inoltre  essere  nominati  due  sindaci
          supplenti. 
          Almeno un membro effettivo ed uno supplente  devono  essere
          scelti  tra  i  revisori  legali   iscritti   nell'apposito
          registro. I  restanti  membri,  se  non  iscritti  in  tale
          registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli  albi
          professionali individuati con decreto  del  Ministro  della
          giustizia, o fra i professori  universitari  di  ruolo,  in
          materie economiche o giuridiche.».