Art. 138 Collegio dei revisori dei conti 1. Il Collegio dei revisori dei conti svolge il controllo sull'attivita' dell'Agenzia a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, e del regolamento interno di amministrazione e contabilita' di cui all'articolo 136, comma 1, lettera e), numero 4), del presente capo.
Note all'art. 138: - Il testo dell'art. 2397 del codice civile e' il seguente: «Art. 2397 (Composizione del collegio). - Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.».