Art. 139 
 
                 Assetto organizzativo dell'Agenzia 
 
1. L'Agenzia si articola in  una  struttura  direzionale  centrale  e
nelle unita', come eventualmente rideterminate ai sensi dell'articolo
134, comma 2, lettera a), e dell'articolo 136, comma  1  lettera  e),
numero 3), del presente capo. 
2. La struttura  direzionale  centrale,  posta  alle  dipendenze  del
Direttore, assicura il supporto tecnico e amministrativo al Direttore
per  lo  svolgimento  delle  sue  attribuzioni;  al  suo  interno  e'
istituito un ufficio per lo svolgimento  del  controllo  di  gestione
sull'attivita' dell'agenzia,  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  2,
lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  286,  la  cui
struttura e la cui attivita' sono disciplinate secondo le  specifiche
modalita' previste  dal  regolamento  interno  di  amministrazione  e
contabilita' di cui all'articolo 136, comma 1, lettera e), numero 4),
del presente capo. 
3. Le unita' hanno il compito  di  eseguire  i  lavori  e  i  servizi
indicati per ciascuna nei programmi annuali e triennali di  attivita'
dell'agenzia. 
4. Ogni unita': 
a) opera per programmi di attivita'  con  autonomia  gestionale,  nei
limiti  delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  a   esse
attribuite; 
b) ha una propria struttura direzionale, di livello dirigenziale o di
livello dirigenziale generale,  posta  alle  dipendenze  di  un  capo
unita'; le strutture direzionali delle unita' di livello dirigenziale
generale non possono essere in numero superiore a tre. 
 
 
          Note all'art. 139: 
          - Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30
          luglio  1999,  n.  286  (Riordino   e   potenziamento   dei
          meccanismi e strumenti di monitoraggio  e  valutazione  dei
          costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta
          dalle amministrazioni pubbliche, a norma  dell'articolo  11
          della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 18 agosto 1999, n. 193, e' il seguente: 
          «Art. 1 (Principi generali  del  controllo  interno).  -  1
          (omissis). - 2. La progettazione  d'insieme  dei  controlli
          interni rispetta i seguenti principi generali,  obbligatori
          per i  Ministeri,  applicabili  dalle  regioni  nell'ambito
          della  propria  autonomia  organizzativa  e  legislativa  e
          derogabili da parte  di  altre  amministrazioni  pubbliche,
          fermo restando il  principio  di  cui  all'articolo  3  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, di  qui  in  poi  denominato
          "decreto n. 29": 
          a)  l'attivita'  di  valutazione  e  controllo   strategico
          supporta l'attivita'  di  programmazione  strategica  e  di
          indirizzo politico-amministrativo di cui agli  articoli  3,
          comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto n. 29.  Essa  e'
          pertanto svolta da strutture  che  rispondono  direttamente
          agli  organi  di  indirizzo   politico-amministrativo.   Le
          strutture stesse svolgono, di norma, anche  l'attivita'  di
          valutazione dei dirigenti  direttamente  destinatari  delle
          direttive    emanate    dagli    organi    di     indirizzo
          politico-amministrativo, in particolare  dai  Ministri,  ai
          sensi del successivo articolo 8; 
          b) il controllo di gestione e  l'attivita'  di  valutazione
          dei dirigenti, fermo restando quanto previsto alla  lettera
          a), sono svolte da strutture e soggetti che  rispondono  ai
          dirigenti  posti  al  vertice   dell'unita'   organizzativa
          interessata; 
          c) l'attivita' di valutazione dei dirigenti utilizza  anche
          i risultati del controllo di  gestione,  ma  e'  svolta  da
          strutture o soggetti diverse da quelle cui e' demandato  il
          controllo di gestione medesimo; 
          d)  le  funzioni  di  cui  alle  precedenti  lettere   sono
          esercitate in modo integrato; 
          e) e' fatto divieto di affidare  verifiche  di  regolarita'
          amministrativa e contabile a strutture addette al controllo
          di gestione, alla valutazione dei dirigenti,  al  controllo
          strategico.».