Art. 139 Assetto organizzativo dell'Agenzia 1. L'Agenzia si articola in una struttura direzionale centrale e nelle unita', come eventualmente rideterminate ai sensi dell'articolo 134, comma 2, lettera a), e dell'articolo 136, comma 1 lettera e), numero 3), del presente capo. 2. La struttura direzionale centrale, posta alle dipendenze del Direttore, assicura il supporto tecnico e amministrativo al Direttore per lo svolgimento delle sue attribuzioni; al suo interno e' istituito un ufficio per lo svolgimento del controllo di gestione sull'attivita' dell'agenzia, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, la cui struttura e la cui attivita' sono disciplinate secondo le specifiche modalita' previste dal regolamento interno di amministrazione e contabilita' di cui all'articolo 136, comma 1, lettera e), numero 4), del presente capo. 3. Le unita' hanno il compito di eseguire i lavori e i servizi indicati per ciascuna nei programmi annuali e triennali di attivita' dell'agenzia. 4. Ogni unita': a) opera per programmi di attivita' con autonomia gestionale, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie a esse attribuite; b) ha una propria struttura direzionale, di livello dirigenziale o di livello dirigenziale generale, posta alle dipendenze di un capo unita'; le strutture direzionali delle unita' di livello dirigenziale generale non possono essere in numero superiore a tre.
Note all'art. 139: - Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1999, n. 193, e' il seguente: «Art. 1 (Principi generali del controllo interno). - 1 (omissis). - 2. La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i seguenti principi generali, obbligatori per i Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando il principio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di qui in poi denominato "decreto n. 29": a) l'attivita' di valutazione e controllo strategico supporta l'attivita' di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto n. 29. Essa e' pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo. Le strutture stesse svolgono, di norma, anche l'attivita' di valutazione dei dirigenti direttamente destinatari delle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, in particolare dai Ministri, ai sensi del successivo articolo 8; b) il controllo di gestione e l'attivita' di valutazione dei dirigenti, fermo restando quanto previsto alla lettera a), sono svolte da strutture e soggetti che rispondono ai dirigenti posti al vertice dell'unita' organizzativa interessata; c) l'attivita' di valutazione dei dirigenti utilizza anche i risultati del controllo di gestione, ma e' svolta da strutture o soggetti diverse da quelle cui e' demandato il controllo di gestione medesimo; d) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in modo integrato; e) e' fatto divieto di affidare verifiche di regolarita' amministrativa e contabile a strutture addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti, al controllo strategico.».