Art. 140 
 
                             Capi unita' 
 
1. I capi unita': 
a) dipendono dal Direttore; 
b) curano l'attuazione dei programmi di ciascuna unita', adottando  i
relativi  atti  e  provvedimenti  amministrativi  e  di  gestione  ed
esercitando i relativi poteri di spesa; 
c) dirigono e coordinano l'impiego del personale e dei mezzi; 
d) sono responsabili del  raggiungimento  degli  obiettivi  assegnati
all'unita' cui sono preposti.