Art. 140 Capi unita' 1. I capi unita': a) dipendono dal Direttore; b) curano l'attuazione dei programmi di ciascuna unita', adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione ed esercitando i relativi poteri di spesa; c) dirigono e coordinano l'impiego del personale e dei mezzi; d) sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi assegnati all'unita' cui sono preposti.