Art. 141 
 
             Bilanci e risorse finanziarie dell'Agenzia 
 
1. L'esercizio finanziario dell'agenzia ha inizio  il  1°  gennaio  e
termina il 31 dicembre di ciascun anno. 
2. Per ogni unita' produttiva  e'  tenuta  un'analitica  contabilita'
industriale nell'ambito della quale trovano specifica  considerazione
gli oneri relativi al trattamento economico del  personale  civile  e
militare, i mezzi occorrenti per la produzione, le spese  generali  e
l'ammortamento del capitale investito successivamente all'istituzione
dell'agenzia;  per   il   personale   militare   l'onere   addebitato
all'agenzia deve  essere  riferito  alla  sola  attivita'  necessaria
all'interno dell'unita' produttiva  e  non  puo'  superare  il  costo
unitario di una unita' di  personale  civile  equivalente  utilizzata
presso imprese operanti nello stesso settore o presso altri enti  del
Ministero della difesa. 
3. Il bilancio preventivo, lo stato patrimoniale, il conto  economico
e  il  rendiconto  sono  redatti  a  norma  del  regolamento  di  cui
dell'articolo 136, comma 1 lettera e), numero 4), del presente capo e
secondo i  principi  dell'articolo  131,  comma  2,  lettera  c)  del
presente capo. 
4. Gli utili netti risultanti dal bilancio d'esercizio sono destinati
a  una  apposita  riserva,  utilizzabile   in   sede   di   eventuale
trasformazione in societa' per azioni delle unita'. 
5. Le entrate dell'Agenzia sono costituite: 
a) dai proventi derivanti dalle attivita' e  dai  servizi  svolti  ai
sensi dell'articolo 133, comma 4, del presente capo; 
b) dal fondo, istituito ai sensi dell'articolo 8,  comma  4,  lettera
f), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e iscritto  nello
stato di previsione del Ministero della difesa, nei limiti e  con  le
modalita' di cui al comma 6; 
c) da ogni altra eventuale entrata. 
6. Nello stato di previsione del Ministero della difesa  e'  iscritta
un'apposita  unita'  previsionale  di  base  la  cui   dotazione   e'
determinata  in  relazione  al  contenuto  dei  programmi  annuali  e
triennali dell'agenzia e della convenzione di cui  all'articolo  133,
comma  3,  del  presente  capo,  nelle  more  dell'approvazione   dei
programmi stessi, tenendo conto dei costi per il funzionamento  e  la
gestione dell'agenzia. 
 
 
          Note all'art. 141: 
          - Per l'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
          300, si vedano le note all'art. 132.