Art. 141 Bilanci e risorse finanziarie dell'Agenzia 1. L'esercizio finanziario dell'agenzia ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. 2. Per ogni unita' produttiva e' tenuta un'analitica contabilita' industriale nell'ambito della quale trovano specifica considerazione gli oneri relativi al trattamento economico del personale civile e militare, i mezzi occorrenti per la produzione, le spese generali e l'ammortamento del capitale investito successivamente all'istituzione dell'agenzia; per il personale militare l'onere addebitato all'agenzia deve essere riferito alla sola attivita' necessaria all'interno dell'unita' produttiva e non puo' superare il costo unitario di una unita' di personale civile equivalente utilizzata presso imprese operanti nello stesso settore o presso altri enti del Ministero della difesa. 3. Il bilancio preventivo, lo stato patrimoniale, il conto economico e il rendiconto sono redatti a norma del regolamento di cui dell'articolo 136, comma 1 lettera e), numero 4), del presente capo e secondo i principi dell'articolo 131, comma 2, lettera c) del presente capo. 4. Gli utili netti risultanti dal bilancio d'esercizio sono destinati a una apposita riserva, utilizzabile in sede di eventuale trasformazione in societa' per azioni delle unita'. 5. Le entrate dell'Agenzia sono costituite: a) dai proventi derivanti dalle attivita' e dai servizi svolti ai sensi dell'articolo 133, comma 4, del presente capo; b) dal fondo, istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera f), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, nei limiti e con le modalita' di cui al comma 6; c) da ogni altra eventuale entrata. 6. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e' iscritta un'apposita unita' previsionale di base la cui dotazione e' determinata in relazione al contenuto dei programmi annuali e triennali dell'agenzia e della convenzione di cui all'articolo 133, comma 3, del presente capo, nelle more dell'approvazione dei programmi stessi, tenendo conto dei costi per il funzionamento e la gestione dell'agenzia.
Note all'art. 141: - Per l'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 132.