Art. 142 
 
                              Controlli 
 
1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 
 
 
          Note all'art. 142: 
          - Il testo dell'art. 3, comma 4,  della  legge  14  gennaio
          1994, n. 20 (Disposizioni in  materia  di  giurisdizione  e
          controllo della Corte dei conti), pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale del 14 gennaio 1994, n. 10, e' il seguente: 
          «Art. 3 (Norme in materia  di  controllo  della  Corte  dei
          conti). - 1-3 (omissis). - 4. La Corte  dei  conti  svolge,
          anche in corso di esercizio, il controllo successivo  sulla
          gestione   del   bilancio   e    del    patrimonio    delle
          amministrazioni pubbliche,  nonche'  sulle  gestioni  fuori
          bilancio  e   sui   fondi   di   provenienza   comunitaria,
          verificando  la  legittimita'  e   la   regolarita'   delle
          gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni  a
          ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base  all'esito
          di  altri   controlli,   la   rispondenza   dei   risultati
          dell'attivita'  amministrativa  agli  obiettivi   stabiliti
          dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi
          dello  svolgimento  dell'azione  amministrativa.  La  Corte
          definisce  annualmente  i  programmi   e   i   criteri   di
          riferimento  del  controllo  sulla  base  delle   priorita'
          previamente   deliberate   dalle   competenti   Commissioni
          parlamentari a  norma  dei  rispettivi  regolamenti,  anche
          tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento  del
          sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte  dagli
          organi, collegiali o monocratici, che  esercitano  funzioni
          di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
          autorita'  amministrative   indipendenti   o   societa'   a
          prevalente capitale pubblico.».