Art. 143 
 
                       Personale dell'Agenzia 
 
1. L'organico definitivo dell'Agenzia e' determinato con decreto  del
Ministro, su proposta del direttore, in coerenza  con  le  previsioni
contenute nei piani di ristrutturazione delle unita'. 
2. Alla copertura dell'organico si provvede, a  regime,  mediante  le
ordinarie forme di reclutamento ai sensi dell'articolo  9,  comma  1,
lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; l'agenzia
puo' avvalersi, sulla base di una previa  verifica  delle  specifiche
esigenze, di personale militare in posizione di comando. 
3. L'Agenzia puo' assumere, in relazione  a  particolari  e  motivate
esigenze, cui non si puo' far fronte con il personale in servizio,  e
nell'ambito  delle  proprie  disponibilita'  finanziarie,   personale
tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di
diritto privato, previa  procedura  di  valutazione  comparativa  che
accerti il possesso di un'adeguata professionalita' in relazione alle
funzioni da esercitare, desumibile da specifici e analitici curricula
culturali e professionali. 
4. L'inquadramento definitivo del personale di cui al comma 1 avviene
nell'ambito delle dotazioni di cui al comma 2. 
5. Il personale di cui al comma 1 che non ha ottenuto l'inquadramento
definitivo  e'  restituito  al  Ministero  della  difesa,  anche  per
l'eventuale applicazione delle procedure previste dagli articoli 33 e
34 del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165.  Il  servizio
prestato dal predetto personale  presso  l'agenzia  e'  equiparato  a
tutti gli effetti al servizio  prestato  presso  il  Ministero  della
difesa. 
6. Al personale inquadrato in via definitiva nell'agenzia continua  a
essere mantenuto l'inquadramento  per  aree,  posizione  economica  e
profilo in godimento sino  alla  stipula  del  contratto  integrativo
collettivo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300. Tale contratto non si applica al personale delle
unita' trasformate in societa' per azioni, a  decorrere  dal  momento
della trasformazione. 
7. Alla copertura dell'organico si provvede, a  regime,  mediante  le
ordinarie forme di reclutamento ai sensi dell'articolo  9,  comma  1,
lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'agenzia
puo' avvalersi, sulla base di una previa  verifica  delle  specifiche
esigenze, di personale militare in posizione di comando. 
8. L'agenzia puo' assumere, in relazione  a  particolari  e  motivate
esigenze, cui non si puo' far fronte con il personale in servizio,  e
nell'ambito  delle  proprie  disponibilita'  finanziarie,   personale
tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di
diritto privato, previa  procedura  di  valutazione  comparativa  che
accerti il possesso di un'adeguata professionalita' in relazione alle
funzioni da esercitare, desumibile da specifici e analitici curricula
culturali e professionali. 
 
          Note all'art. 143: 
          - Il testo dell'art. 9 del decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
          norma dell'articolo 11 della L.  15  marzo  1997,  n.  59),
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203, e' il seguente: 
          «Art. 9 (Il personale e la  dotazione  finanziaria).  -  1.
          Alla copertura  dell'organico  delle  agenzie,  nei  limiti
          determinati per ciascuna di esse dai  successivi  articoli,
          si provvede, nell'ordine: 
          a) mediante l'inquadramento del  personale  trasferito  dai
          ministeri e dagli  enti  pubblici,  di  cui  al  precedente
          articolo 8, comma 1; 
          b) mediante le procedure di mobilita' di cui  al  capo  III
          del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.
          29 e successive modificazioni ed integrazioni; 
          c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento. 
          2. Al termine delle procedure di inquadramento  di  cui  al
          precedente comma 1,  sono  corrispondentemente  ridotte  le
          dotazioni organiche delle amministrazioni e degli  enti  di
          provenienza e le corrispondenti  risorse  finanziarie  sono
          trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni
          organiche non possono essere reintegrate. 
          3. Al personale inquadrato nell'organico  dell'agenzia,  ai
          sensi del precedente comma 1, e' mantenuto  il  trattamento
          giuridico  ed  economico  spettante  presso  gli  enti,  le
          amministrazioni e gli organismi di provenienza  al  momento
          dell'inquadramento,  fino  alla  stipulazione   del   primo
          contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia. 
          4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono coperti: 
          a)  mediante   le   risorse   finanziarie   trasferite   da
          amministrazioni, secondo  quanto  disposto  dal  precedente
          comma 2; 
          b) mediante gli introiti derivanti dai contratti  stipulati
          con   le   amministrazioni   per    le    prestazioni    di
          collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
          promozione; 
          c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del  fondo
          a tale scopo stanziato in apposita unita'  previsionale  di
          base dello stato di previsione del ministero  competente  e
          suddiviso in  tre  capitoli,  distintamente  riferiti  agli
          oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei  vincoli  di
          servizio,  alle   spese   di   investimento,   alla   quota
          incentivante connessa  al  raggiungimento  degli  obiettivi
          gestionali.». 
          - Il testo degli articoli 33 e 34 del  decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento  del
          lavoro alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche),
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106, e' il seguente: 
          «Art. 33 (Eccedenze di personale e mobilita' collettiva). -
          1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino  eccedenze  di
          personale  sono  tenute  ad  informare  preventivamente  le
          organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e  ad  osservare
          le procedure previste dal presente articolo. Si  applicano,
          salvo   quanto   previsto   dal   presente   articolo,   le
          disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n.  223,  ed
          in particolare l'articolo 4, comma 11 e l'articolo 5, commi
          1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni. 
          1-bis. La mancata individuazione  da  parte  del  dirigente
          responsabile delle eccedenze delle unita' di personale,  ai
          sensi  del  comma  1,   e'   valutabile   ai   fini   della
          responsabilita' per danno erariale. 
          2.  Il  presente   articolo   trova   applicazione   quando
          l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci  dipendenti.  Il
          numero di dieci unita' si intende raggiunto anche  in  caso
          di dichiarazione di  eccedenza  distinte  nell'arco  di  un
          anno. In caso di eccedenze per un  numero  inferiore  a  10
          unita'  agli  interessati  si  applicano  le   disposizioni
          previste dai commi 7 e 8. 
          3. La comunicazione preventiva di cui all'articolo 4, comma
          2, della legge 23 luglio 1991, n.  223,  viene  fatta  alle
          rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni
          sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del
          comparto  o   area.   La   comunicazione   deve   contenere
          l'indicazione dei motivi che determinano la  situazione  di
          eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per  i  quali
          si  ritiene  di  non  poter  adottare   misure   idonee   a
          riassorbire  le  eccedenze   all'interno   della   medesima
          amministrazione;  del  numero,  della  collocazione,  delle
          qualifiche del personale eccedente, nonche'  del  personale
          abitualmente  impiegato,  delle  eventuali   proposte   per
          risolvere la situazione di eccedenza e dei  relativi  tempi
          di  attuazione,  delle  eventuali  misure  programmate  per
          fronteggiare   le    conseguenze    sul    piano    sociale
          dell'attuazione delle proposte medesime. 
          4. Entro dieci giorni dal ricevimento  della  comunicazione
          di  cui  al  comma  1,  a  richiesta  delle  organizzazioni
          sindacali di cui al comma 3,  si  procede  all'esame  delle
          cause che hanno contribuito a determinare  l'eccedenza  del
          personale e delle possibilita' di diversa utilizzazione del
          personale eccedente, o di una sua parte. L'esame e' diretto
          a verificare le possibilita' di  pervenire  ad  un  accordo
          sulla  ricollocazione  totale  o  parziale  del   personale
          eccedente o nell'ambito della stessa amministrazione, anche
          mediante il ricorso a  forme  flessibili  di  gestione  del
          tempo di lavoro  o  a  contratti  di  solidarieta',  ovvero
          presso altre  amministrazioni  comprese  nell'ambito  della
          Provincia o in quello  diverso  determinato  ai  sensi  del
          comma  6.  Le  organizzazioni  sindacali  che   partecipano
          all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a  quanto
          comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie
          ad un utile confronto. 
          5. La procedura si conclude decorsi  quarantacinque  giorni
          dalla data del ricevimento della comunicazione  di  cui  al
          comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale  nel  quale
          sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di
          disaccordo, le organizzazioni sindacali possono  richiedere
          che il confronto prosegua,  per  le  amministrazioni  dello
          Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli  enti  pubblici
          nazionali, presso il Dipartimento della  funzione  pubblica
          della  Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri,   con
          l'assistenza dell'Agenzia per la  rappresentanza  negoziale
          delle pubbliche amministrazioni  - ARAN,  e  per  le  altre
          amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del  decreto
          legislativo  23  dicembre  1997,  n.  469,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni. La procedura si conclude  in
          ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di  cui
          al comma 1. 
          6.  I  contratti  collettivi  nazionali  possono  stabilire
          criteri generali e procedure per consentire,  tenuto  conto
          delle  caratteristiche  del  comparto,  la  gestione  delle
          eccedenze di personale attraverso il passaggio  diretto  ad
          altre amministrazioni  nell'ambito  della  provincia  o  in
          quello  diverso  che,  in  relazione   alla   distribuzione
          territoriale delle amministrazioni o  alla  situazione  del
          mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti  collettivi
          nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30. 
          7. Conclusa la  procedura  di  cui  ai  commi  3,  4  e  5,
          l'amministrazione colloca in  disponibilita'  il  personale
          che non sia possibile  impiegare  diversamente  nell'ambito
          della medesima  amministrazione  e  che  non  possa  essere
          ricollocato presso altre amministrazioni,  ovvero  che  non
          abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che,
          secondo  gli  accordi  intervenuti  ai  sensi   dei   commi
          precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione. 
          8. Dalla data di  collocamento  in  disponibilita'  restano
          sospese tutte  le  obbligazioni  inerenti  al  rapporto  di
          lavoro e il lavoratore ha  diritto  ad  un'indennita'  pari
          all'80  per  cento  dello   stipendio   e   dell'indennita'
          integrativa speciale, con  esclusione  di  qualsiasi  altro
          emolumento retributivo comunque denominato, per  la  durata
          massima  di  ventiquattro  mesi.  I  periodi  di  godimento
          dell'indennita'   sono   riconosciuti   ai    fini    della
          determinazione dei requisiti di  accesso  alla  pensione  e
          della misura della  stessa.  E'  riconosciuto  altresi'  il
          diritto  all'assegno  per  il  nucleo  familiare   di   cui
          all'articolo 2 del decreto-legge  13  marzo  1988,  n.  69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio  1988,
          n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.». 
          «Art. 34 (Gestione del personale in disponibilita').  -  1.
          Il personale in  disponibilita'  e'  iscritto  in  appositi
          elenchi secondo l'ordine  cronologico  di  sospensione  del
          relativo rapporto di lavoro. 
          2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
          autonomo e per gli enti pubblici non  economici  nazionali,
          il Dipartimento della funzione  pubblica  della  Presidenza
          del Consiglio  dei  ministri  forma  e  gestisce  l'elenco,
          avvalendosi   anche,   ai   fini   della   riqualificazione
          professionale del personale e della sua  ricollocazione  in
          altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture
          regionali e provinciali di cui al  decreto  legislativo  23
          dicembre 1997, n. 469, e  realizzando  opportune  forme  di
          coordinamento con l'elenco di cui al comma 3. 
          3. Per le altre amministrazioni, l'elenco e'  tenuto  dalle
          strutture  regionali  e  provinciali  di  cui  al   decreto
          legislativo  23  dicembre  1997,  n.  469,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, alle quali sono  affidati  i
          compiti di riqualificazione professionale e  ricollocazione
          presso  altre  amministrazioni  del  personale.  Le   leggi
          regionali previste  dal  decreto  legislativo  23  dicembre
          1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema
          regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui  al
          comma 2. 
          4. Il personale in disponibilita' iscritto  negli  appositi
          elenchi ha diritto all'indennita' di cui  all'articolo  33,
          comma 8, per la  durata  massima  ivi  prevista.  La  spesa
          relativa  grava  sul   bilancio   dell'amministrazione   di
          appartenenza    sino    al    trasferimento    ad     altra
          amministrazione,  ovvero  al  raggiungimento  del   periodo
          massimo di fruizione dell'indennita'  di  cui  al  medesimo
          comma 8. Il rapporto di lavoro si  intende  definitivamente
          risolto  a  tale  data,  fermo  restando  quanto   previsto
          nell'articolo  33.  Gli   oneri   sociali   relativi   alla
          retribuzione  goduta  al  momento   del   collocamento   in
          disponibilita'  sono  corrisposti  dall'amministrazione  di
          appartenenza  all'ente  previdenziale  di  riferimento  per
          tutto il periodo della disponibilita'. 
          5.  I  contratti  collettivi  nazionali  possono  riservare
          appositi fondi per la  riqualificazione  professionale  del
          personale trasferito ai sensi dell'articolo 33 o  collocato
          in disponibilita' e per favorire  forme  di  incentivazione
          alla ricollocazione del personale, in particolare  mediante
          mobilita' volontaria. 
          6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale
          di cui all'articolo 39 della legge  27  dicembre  1997,  n.
          449, e successive modificazioni ed integrazioni,  le  nuove
          assunzioni sono subordinate alla verificata  impossibilita'
          di ricollocare  il  personale  in  disponibilita'  iscritto
          nell'apposito elenco. 
          7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti
          dalla  minore  spesa  per  effetto  del   collocamento   in
          disponibilita' restano a disposizione del loro  bilancio  e
          possono  essere  utilizzate  per   la   formazione   e   la
          riqualificazione del personale nell'esercizio successivo. 
          8.  Sono  fatte  salve  le  procedure  di  cui  al  decreto
          legislativo  18  agosto   2000,   n.   267,   relative   al
          collocamento in disponibilita' presso gli  enti  che  hanno
          dichiarato il dissesto.».