Art. 121 
 
                           Offerte anomale 
 
               (art. 89, comma 2, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Ai fini della individuazione della soglia di anomalia  di  cui
all'articolo 86, comma 1, del codice, le  offerte  aventi  un  uguale
valore di ribasso sono prese distintamente nei loro singoli valori in
considerazione sia per il calcolo della media aritmetica, sia per  il
calcolo dello scarto medio  aritmetico.  Qualora  nell'effettuare  il
calcolo del dieci per cento di cui  all'articolo  86,  comma  1,  del
codice siano presenti una o piu' offerte di  eguale  valore  rispetto
alle  offerte  da  accantonare,  dette  offerte  sono   altresi'   da
accantonare ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia. 
    2. Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio  del  prezzo
piu'  basso,  di  importo  pari  o  superiore  alla  soglia  di   cui
all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, ove il numero delle
offerte ammesse sia pari o  superiore  a  cinque,  per  le  quali  si
procede alla verifica di anomalia ai sensi all'articolo 86, comma  1,
del codice, il  soggetto  che  presiede  la  gara  chiude  la  seduta
pubblica e ne da' comunicazione al responsabile del procedimento, che
procede  alla   verifica   delle   giustificazioni   presentate   dai
concorrenti  ai  sensi  dell'articolo  87,  comma   1,   del   codice
avvalendosi  degli  uffici  o  organismi   tecnici   della   stazione
appaltante ovvero della  commissione  di  gara,  ove  costituita.  Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavori di
importo inferiore alla  soglia  di  cui  all'articolo  28,  comma  1,
lettera c), del codice e superiore alla soglia  di  cui  all'articolo
122, comma 9, del codice, ove il numero  delle  offerte  ammesse  sia
pari o superiore a cinque, nonche' nel caso di lavori di importo pari
o inferiore alla soglia di cui all'articolo 122, comma 9, del codice,
qualora il bando non preveda l'esclusione  automatica  delle  offerte
anomale. 
    3. Il soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica, dichiara
l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica,
sono risultate non congrue e dichiara l'aggiudicazione provvisoria in
favore della migliore offerta risultata congrua. 
    4. Il responsabile del procedimento,  oltre  ad  avvalersi  degli
uffici o organismi tecnici della stazione appaltante o  della  stessa
commissione di gara, ove costituita, qualora  lo  ritenga  necessario
puo'  richiedere  la  nomina  della  specifica  commissione  prevista
dall'articolo 88, comma 1-bis, del codice. 
    5. La specifica  commissione  di  cui  al  comma  4  e'  nominata
utilizzando  in  via  prioritaria  personale  interno  alla  stazione
appaltante, fatte salve motivate situazioni di carenza di organico  o
di specifiche competenze tecniche non rinvenibili  all'interno  della
stazione  appaltante   stessa,   attestate   dal   responsabile   del
procedimento  sulla   base   degli   atti   forniti   dal   dirigente
dell'amministrazione   aggiudicatrice   preposto    alla    struttura
competente. 
    6. Nei casi di cui al comma 5 si procede secondo quanto  previsto
all'articolo 84, comma 8, del codice. 
    7. Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio  del  prezzo
piu'  basso,  di  importo  pari  o  superiore  alla  soglie  di   cui
all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, ove il numero delle
offerte ammesse sia inferiore a  cinque  e  conseguentemente  non  si
procede alla determinazione della  soglia  di  anomalia,  qualora  la
stazione appaltante si avvalga della facolta' di cui all'articolo 86,
comma 3, del codice, relativo alla valutazione della congruita' delle
offerte, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2  a  6.  Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavori di
importo inferiore alla  soglia  di  cui  all'articolo  28,  comma  1,
lettera c), del codice e superiore alla soglia  di  cui  all'articolo
122, comma 9, del codice, ove il numero  delle  offerte  ammesse  sia
inferiore a cinque. 
    8. Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio  del  prezzo
piu'  basso,  di  importo  pari  o  inferiore  alla  soglia  di   cui
all'articolo 122, comma  9,  del  codice,  qualora  il  numero  delle
offerte ammesse sia inferiore a dieci e di conseguenza non si proceda
all'esclusione automatica delle offerte, pur se prevista nel bando, e
alla  determinazione  della  soglia  di  anomalia,  il  soggetto  che
presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne da' comunicazione  al
responsabile del procedimento  ai  fini  dell'eventuale  verifica  di
congruita' di cui all'articolo 86, comma 3, del codice.  La  verifica
e'  effettuata  mediante  richiesta  delle  giustificazioni  di   cui
all'articolo 87, comma  2,  del  codice,  con  la  procedura  di  cui
all'articolo 88, del codice. Nel  caso  in  cui  venga  accertata  la
congruita' delle offerte sottoposte a verifica, ovvero  nel  caso  in
cui la stazione appaltante non  si  avvalga  della  facolta'  di  cui
all'articolo 86, comma 3, del codice, il  soggetto  che  presiede  la
gara, in seduta pubblica,  aggiudica  provvisoriamente  la  gara.  Si
applicano i commi 4, 5 e 6. 
    9. Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio  del  prezzo
piu'  basso,  di  importo  pari  o  inferiore  alla  soglia  di   cui
all'articolo 122, comma 9,  del  codice,  qualora  il  bando  preveda
l'esclusione automatica delle  offerte  anomale  e  il  numero  delle
offerte ammesse sia  pari  o  superiore  a  dieci,  il  soggetto  che
presiede la gara procede ad aggiudicare provvisoriamente la gara. 
    10.  Nel  caso  di  lavori  da  aggiudicare   con   il   criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,  qualora  il  punteggio
relativo al prezzo e  la  somma  dei  punteggi  relativi  agli  altri
elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori
ai limiti indicati dall'articolo 86, comma 2, del codice, il soggetto
che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne da' comunicazione
al responsabile del procedimento, che  procede  alla  verifica  delle
giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 87,
comma 1, del codice avvalendosi  degli  uffici  o  organismi  tecnici
della stazione appaltante  ovvero  della  commissione  di  gara,  ove
costituita. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6. 
 
              Note all'art. 121 
              - Il testo dell'art. 86, comma 1,  del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “Art.  86  (Criteri  di  individuazione  delle  offerte
          anormalmente basse) - 1. Nei contratti di cui  al  presente
          codice, quando il criterio di aggiudicazione e' quello  del
          prezzo piu'  basso,  le  stazioni  appaltanti  valutano  la
          congruita' delle offerte che presentano un ribasso  pari  o
          superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali  di
          tutte le offerte ammesse,  con  esclusione  del  dieci  per
          cento, arrotondato  all'unita'  superiore,  rispettivamente
          delle offerte di maggior  ribasso  e  di  quelle  di  minor
          ribasso, incrementata dello  scarto  medio  aritmetico  dei
          ribassi percentuali che superano la predetta media.” 
              - Il testo dell'art. 28 comma 1 lett.  c),  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “Art. 28 (Importi delle soglie dei  contratti  pubblici
          di rilevanza  comunitaria)  -  1.  (...)  per  i  contratti
          pubblici di rilevanza  comunitaria  il  valore  stimato  al
          netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e'  pari  o
          superiore alle soglie seguenti: 
              a) - b) (omissis) 
              c) 4.850.000 euro per gli appalti di lavori pubblici  e
          per le concessioni di lavori pubblici.” 
              - Il testo dell'art.  87,  commi  1  e  2,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “1. Quando un'offerta  appaia  anormalmente  bassa,  la
          stazione    appaltante    richiede     all'offerente     le
          giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono
          a formare l'importo  complessivo  posto  a  base  di  gara,
          nonche',  in  caso  di  aggiudicazione  con   il   criterio
          dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, relative agli
          altri elementi di valutazione dell'offerta,  procedendo  ai
          sensi dell'articolo  88.  All'esclusione  puo'  provvedersi
          solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio. 
              2. Le  giustificazioni  possono  riguardare,  a  titolo
          esemplificativo: 
              a) l'economia  del  procedimento  di  costruzione,  del
          processo di fabbricazione, del metodo  di  prestazione  del
          servizio; 
              b) le soluzioni tecniche adottate; 
              c) le  condizioni  eccezionalmente  favorevoli  di  cui
          dispone l'offerente per eseguire i lavori,  per  fornire  i
          prodotti, o per prestare i servizi; 
              d)  l'originalita'  del  progetto,  dei  lavori,  delle
          forniture, dei servizi offerti; 
              e) (lettera abrogata) 
              f) l'eventualita' che l'offerente ottenga un  aiuto  di
          Stato; 
              g) il costo del lavoro come determinato  periodicamente
          in  apposite  tabelle  dal  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti
          dalla contrattazione  collettiva  stipulata  dai  sindacati
          comparativamente  piu'  rappresentativi,  delle  norme   in
          materia previdenziale e assistenziale, dei diversi  settori
          merceologici  e  delle  differenti  aree  territoriali;  in
          mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo  del
          lavoro e' determinato in relazione al contratto  collettivo
          del settore merceologico piu'  vicino  a  quello  preso  in
          considerazione.” 
              - Il testo dell'art. 122, comma 9, del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “9. Per lavori d'importo inferiore o pari a  1  milione
          di euro quando il criterio di aggiudicazione e' quello  del
          prezzo piu' basso, la stazione  appaltante  puo'  prevedere
          nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle  offerte
          che presentano una percentuale di ribasso pari o  superiore
          alla soglia di anomalia individuata ai sensi  dell'articolo
          86; in tal caso non si  applica  l'articolo  87,  comma  1.
          Comunque  la  facolta'  di  esclusione  automatica  non  e'
          esercitabile quando il  numero  delle  offerte  ammesse  e'
          inferiore a dieci; in tal caso si  applica  l'articolo  86,
          comma 3.”. 
              - Il testo dell'art. 84 comma  8,  del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “8:  I   commissari   diversi   dal   presidente   sono
          selezionati tra i funzionari della stazione appaltante.  In
          caso  di  accertata  carenza  in   organico   di   adeguate
          professionalita', nonche' negli  altri  casi  previsti  dal
          regolamento  in  cui   ricorrono   esigenze   oggettive   e
          comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti
          tra funzionari di  amministrazioni  aggiudicatrici  di  cui
          all'art. 3, comma 25, ovvero con un criterio  di  rotazione
          tra gli appartenenti alle seguenti categorie: 
              a) professionisti, con almeno dieci anni di  iscrizione
          nei  rispettivi  albi  professionali,  nell'ambito  di   un
          elenco, formato sulla base di  rose  di  candidati  fornite
          dagli ordini professionali; 
              b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di  un
          elenco, formato sulla base di  rose  di  candidati  fornite
          dalle facolta' di appartenenza.”. 
              - Il testo dell'art. 86, comma 3,  del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “3.  In  ogni  caso  le  stazioni  appaltanti   possono
          valutare la congruita' di ogni altra offerta che,  in  base
          ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.”. 
              - Il testo dell'art. 88 del citato decreto  legislativo
          12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “Art. 88 (Procedimento  di  verifica  e  di  esclusione
          delle  offerte  anormalmente  basse)  -  1.   La   stazione
          appaltante richiede, per iscritto,  la  presentazione,  per
          iscritto, delle giustificazioni, assegnando al  concorrente
          un termine non inferiore a quindici giorni. 
              1-bis.  La  stazione   appaltante,   ove   lo   ritenga
          opportuno, puo' istituire una commissione secondo i criteri
          stabiliti dal regolamento per esaminare le  giustificazioni
          prodotte; ove  non  le  ritenga  sufficienti  ad  escludere
          l'incongruita'   dell'offerta,   richiede   per    iscritto
          all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti. 
              2. All'offerente e' assegnato un termine non  inferiore
          a  cinque  giorni  per   presentare,   per   iscritto,   le
          precisazioni richieste. 
              3. La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui
          al  comma  1-bis,  ove  istituita,  esamina  gli   elementi
          costitutivi dell'offerta tenendo conto  delle  precisazioni
          fornite. 
              4.   Prima    di    escludere    l'offerta,    ritenuta
          eccessivamente  bassa,  la  stazione   appaltante   convoca
          l'offerente con un anticipo  non  inferiore  a  tre  giorni
          lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga
          utile. 
              5.  Se  l'offerente  non  si  presenta  alla  data   di
          convocazione  stabilita,  la   stazione   appaltante   puo'
          prescindere dalla sua audizione. 
              6. (comma soppresso) 
              7. La stazione appaltante sottopone a verifica la prima
          migliore offerta, se la stessa appaia  anormalmente  bassa,
          e, se la ritiene  anomala,  procede  nella  stessa  maniera
          progressivamente nei confronti  delle  successive  migliori
          offerte,  fino  ad  individuare  la  migliore  offerta  non
          anomala. In alternativa, la stazione appaltante, purche' si
          sia riservata tale facolta' nel bando di gara,  nell'avviso
          di  gara  o  nella  lettera  di  invito,   puo'   procedere
          contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori
          offerte,  non  oltre  la  quinta,  fermo  restando   quanto
          previsto ai commi da 1 a 5. All'esito del  procedimento  di
          verifica  la  stazione  appaltante  dichiara  le  eventuali
          esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli
          elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile,
          e procede, nel rispetto  delle  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 11 e 12, all'aggiudicazione definitiva  in  favore
          della migliore offerta non anomala.”. 
              - Il testo dell'art. 86 commi 2 e 3, del citato decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “2. Nei contratti di cui al presente codice, quando  il
          criterio   di   aggiudicazione   e'   quello   dell'offerta
          economicamente piu'  vantaggiosa,  le  stazioni  appaltanti
          valutano la congruita'  delle  offerte  in  relazione  alle
          quali sia i punti relativi al  prezzo,  sia  la  somma  dei
          punti relativi agli altri  elementi  di  valutazione,  sono
          entrambi  pari  o   superiori   ai   quattro   quinti   dei
          corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. 
              3. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare
          la congruita'  di  ogni  altra  offerta  che,  in  base  ad
          elementi specifici, appaia anormalmente bassa.”