Art. 70 
 
 
                           Riabilitazione 
 
  1. Dopo tre anni  dalla  cessazione  della  misura  di  prevenzione
personale,  l'interessato  puo'  chiedere   la   riabilitazione.   La
riabilitazione e' concessa, se il soggetto ha dato prova costante  ed
effettiva di buona condotta, dalla corte di appello nel cui distretto
ha sede l'autorita'  giudiziaria  che  dispone  l'applicazione  della
misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione. 
  2. La riabilitazione comporta la cessazione di  tutti  gli  effetti
pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a  misure
di  prevenzione  nonche'   la   cessazione   dei   divieti   previsti
dall'articolo 67. 
  3. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del  codice
di procedura penale riguardanti la riabilitazione. 
  4. Quando e' stata applicata una misura  di  prevenzione  personale
nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a)
e b), la riabilitazione puo' essere richiesta dopo cinque anni  dalla
cessazione della misura di prevenzione personale.