Art. 166. 
 
  Dopo l'attuazione della presente  legge  nessuno  sara'  ammesso  a
concorrere ai posti vacanti di notaro se non sia fornito di laurea in
giurisprudenza, ad eccezione di coloro che abbiano gia' il diploma di
notariato o lo conseguano entro un anno dalla detta attuazione. 
 
  Pero' la pratica compiuta e gli esami di idoneita' superati secondo
la legge anteriore non saranno rinnovati: la pratica  iniziata  sotto
l'impero della legge anteriore sara' compiuta  a  norma  della  legge
stessa. 
 
  Quelli che all'attuazione della presente legge o  abbiano  compiuto
il primo anno del corso di  notariato,  o  vi  si  trovino  iscritti,
saranno ammessi, nel secondo caso ad anno compiuto, al  secondo  anno
della facolta' di giurisprudenza, anche se provengano dalle scuole di
notariato di Aquila, Bari, Catanzaro e Firenze. 
 
  La stessa disposizione si applichera'  a  quelli  che  abbiano  ivi
compiuto l'intero corso, qualora intendano conseguire  la  laurea  in
giurisprudenza.