Art. 166. Dopo l'attuazione della presente legge nessuno sara' ammesso a concorrere ai posti vacanti di notaro se non sia fornito di laurea in giurisprudenza, ad eccezione di coloro che abbiano gia' il diploma di notariato o lo conseguano entro un anno dalla detta attuazione. Pero' la pratica compiuta e gli esami di idoneita' superati secondo la legge anteriore non saranno rinnovati: la pratica iniziata sotto l'impero della legge anteriore sara' compiuta a norma della legge stessa. Quelli che all'attuazione della presente legge o abbiano compiuto il primo anno del corso di notariato, o vi si trovino iscritti, saranno ammessi, nel secondo caso ad anno compiuto, al secondo anno della facolta' di giurisprudenza, anche se provengano dalle scuole di notariato di Aquila, Bari, Catanzaro e Firenze. La stessa disposizione si applichera' a quelli che abbiano ivi compiuto l'intero corso, qualora intendano conseguire la laurea in giurisprudenza.