Art. 167. Per il periodo di anni dieci dall'attuazione della presente legge, nei concorsi si osserveranno le disposizioni che seguono: a) per tutti indistintamente i concorrenti che abbiano precedentemente superato l'esame di idoneita', sara' computato come anzianita' di esercizio il tempo trascorso dalla data dell'esame alla detta attuazione, con preferenza, a pari anzianita', dei candidati laureati in giurisprudenza; b) per i candidati notari muniti di laurea, che al momento dell'attuazione della legge siano coadiutori di un notaro esercente, e per quelli che siano addetti ad uno studio notarile in qualita' di aiutanti effettivi e permanenti, sara' inoltre computato come anzianita' di esercizio il tempo ulteriormente trascorso in tali funzioni, previa attestazione, nell'ultimo caso, del notaro presso il quale furono coperte dette funzioni di aiutante, e conferma del Consiglio notarile del distretto, a cui appartiene il notaro medesimo.