Art. 167. 
 
  Per il periodo di anni dieci dall'attuazione della presente  legge,
nei concorsi si osserveranno le disposizioni che seguono: 
 
    a)  per  tutti  indistintamente   i   concorrenti   che   abbiano
precedentemente superato l'esame di idoneita', sara'  computato  come
anzianita' di esercizio il tempo trascorso dalla data dell'esame alla
detta attuazione, con preferenza, a pari  anzianita',  dei  candidati
laureati in giurisprudenza; 
 
    b) per i candidati  notari  muniti  di  laurea,  che  al  momento
dell'attuazione della legge siano coadiutori di un notaro  esercente,
e per quelli che siano addetti ad uno studio notarile in qualita'  di
aiutanti  effettivi  e  permanenti,  sara'  inoltre  computato   come
anzianita' di esercizio il  tempo  ulteriormente  trascorso  in  tali
funzioni, previa attestazione, nell'ultimo caso, del notaro presso il
quale furono coperte dette  funzioni  di  aiutante,  e  conferma  del
Consiglio  notarile  del  distretto,  a  cui  appartiene  il   notaro
medesimo.