Art. 174. 
 
  Gli impiegati d'archivio  che  esercitano  uffici,  professioni  od
impieghi incompatibili con la loro qualita' a termini  dell'art.  99,
dovranno  rinunziarvi  nel   termine   di   sei   mesi   dal   giorno
dell'attuazione della presente legge, con  dichiarazione  scritta  al
ministro di grazia e giustizia. 
 
  I conservatori, pero', e gli impiegati di archivio che  al  momento
dell'attuazione della presente legge siano autorizzati  all'esercizio
del notariato, potranno continuarlo, salvo il caso  di  trasferimento
ad altro posto maggiormente  retribuito  o  di  nomina  ad  un  grado
superiore.