Art. 174. Gli impiegati d'archivio che esercitano uffici, professioni od impieghi incompatibili con la loro qualita' a termini dell'art. 99, dovranno rinunziarvi nel termine di sei mesi dal giorno dell'attuazione della presente legge, con dichiarazione scritta al ministro di grazia e giustizia. I conservatori, pero', e gli impiegati di archivio che al momento dell'attuazione della presente legge siano autorizzati all'esercizio del notariato, potranno continuarlo, salvo il caso di trasferimento ad altro posto maggiormente retribuito o di nomina ad un grado superiore.