Art. 177. Entro due anni dall'attuazione della presente legge potranno essere dispensati dall'impiego, su conforme parere della commissione di cui all'articolo 98, gli impiegati degli archivi notarili che per infermita' o debolezza di mente giudicata permanente o per accertata inettitudine non potessero adempiere convenientemente ai doveri del proprio ufficio, o fossero colpevoli di abituale negligenza nell'adempimento dei doveri medesimi. Essi potranno far valere i loro diritti per la liquidazione della pensione vitalizia, a senso dell'articolo 9 e potranno conseguire l'indennita' di cui all'articolo 15, n. 3 della legge 12 dicembre 1907, n. 755.