Art. 177. 
 
  Entro due anni dall'attuazione della presente legge potranno essere
dispensati dall'impiego, su conforme parere della commissione di  cui
all'articolo  98,  gli  impiegati  degli  archivi  notarili  che  per
infermita' o debolezza di mente giudicata permanente o per  accertata
inettitudine non potessero adempiere convenientemente ai  doveri  del
proprio  ufficio,  o  fossero  colpevoli   di   abituale   negligenza
nell'adempimento dei doveri medesimi. 
 
  Essi potranno far valere i loro diritti per la  liquidazione  della
pensione vitalizia, a senso dell'articolo  9  e  potranno  conseguire
l'indennita' di cui all'articolo 15, n. 3  della  legge  12  dicembre
1907, n. 755.