Art. 178. 
 
  E' mantenuta la facolta' del  Governo  di  conservare  gli  attuali
archivi  comunali,   destinati   alla   conservazione   delle   carte
depositatevi sino alla promulgazione della legge notarile precedente,
e che non sono a carico del Governo stesso, ponendoli pero' sotto  la
dipendenza e la sorveglianza dell'archivio notarile distrettuale.