Art. 179. Alla cessazione dell'esercizio di uno degli uffici notarili, gia' di proprieta' privata tuttora esistenti in Roma, e soppressi per effetto dell'art. 148 della legge notarile anteriore 25 maggio 1879, n. 4900, sara' corrisposta a chi ne aveva la proprieta' nel giorno della pubblicazione della legge stessa, o ai suoi eredi o successori a titolo particolare, una indennita' corrispondente ai sette decimi della media desunta dalla somma dei prezzi o valori effettivi dei detti uffici, risultanti, per ciascuno di essi, dai titoli di acquisto stipulati negli ultimi trenta anni anteriori al 1° gennaio 1874. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 16 febbraio 1913. VITTORIO EMANUELE. Finocchiaro - Aprile. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro - Aprile.