Art. 179. 
 
  Alla cessazione dell'esercizio di uno degli uffici  notarili,  gia'
di proprieta' privata tuttora esistenti  in  Roma,  e  soppressi  per
effetto dell'art. 148 della legge notarile anteriore 25 maggio  1879,
n. 4900, sara' corrisposta a chi ne aveva la  proprieta'  nel  giorno
della pubblicazione della legge stessa, o ai suoi eredi o  successori
a titolo particolare, una indennita' corrispondente ai  sette  decimi
della media desunta dalla somma dei prezzi  o  valori  effettivi  dei
detti uffici,  risultanti,  per  ciascuno  di  essi,  dai  titoli  di
acquisto stipulati negli ultimi trenta anni anteriori al  1°  gennaio
1874. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 16 febbraio 1913. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                Finocchiaro - Aprile. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro - Aprile.