Art. 102 (L)
Modalita' per l'esecuzione d'ufficio (legge 3 febbraio 1974, n. 64,
art. 27)
1. Per gli adempimenti di cui all'articolo 99 le regioni iscrivono
annualmente in bilancio una somma non inferiore a 25822 euro.
2. Al recupero delle somme erogate su tale fondo per l'esecuzione
di lavori di demolizione di opere in contravvenzione alle norme
tecniche di cui al presente capo, si provvede a mezzo del competente
ufficio comunale in base alla liquidazione dei lavori stessi fatta
dal competente ufficio tecnico della regione.
3. La riscossione delle somme dai contravventori, per il titolo
suindicato e con l'aumento dell'aggio spettante al concessionario, e'
fatta mediante ruoli esecutivi.
4. Il versamento delle somme stesse e' fatto con imputazione ad
apposito capitolo del bilancio dell'entrata.