Art. 103 (L)
Vigilanza  per  l'osservanza  delle  norme tecniche (legge 3 febbraio
                        1974, n. 64, art. 29)

  1.  Nelle  localita' di cui all'articolo 61 e in quelle sismiche di
cui  all'articolo  83  gli  ufficiali  di  polizia  giudiziaria,  gli
ingegneri  e  geometri  degli  uffici  tecnici  delle amministrazioni
statali  e degli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, le
guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti giurati
a  servizio  dello  Stato, delle province e dei comuni sono tenuti ad
accertare    che    chiunque   inizi   costruzioni,   riparazioni   e
sopraelevazioni  sia  in  possesso dell'autorizzazione rilasciata dal
competente  ufficio tecnico della regione a norma degli articoli 61 e
94.
  2.  I  funzionari di detto ufficio debbono altresi' accertare se le
costruzioni,  le riparazioni e ricostruzioni procedano in conformita'
delle presenti norme.
  3.  Eguale  obbligo  spetta  agli ingegneri e geometri degli uffici
tecnici  succitati  quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei
comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi.