Art. 95 (L) Sanzioni penali (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 20) 1. Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo e nei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83 e' punito con l'ammenda da L. 400.000 a L. 20.000.000.