Art. 97 (L)
   Sospensione dei lavori (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 22)

  1.  Il  dirigente  del  competente  ufficio  tecnico della regione,
contemporaneamente  agli  adempimenti di cui all'articolo 96, ordina,
con  decreto  motivato,  notificato  a  mezzo  di  messo comunale, al
proprietario,  nonche'  al direttore o appaltatore od esecutore delle
opere, la sospensione dei lavori.
  2.  Copia del decreto e' comunicata al dirigente o responsabile del
competente  ufficio  comunale  ai fini dell'osservanza dell'ordine di
sospensione.
  3.  L'ufficio  territoriale del governo, su richiesta del dirigente
dell'ufficio  di  cui  al  comma 1, assicura l'intervento della forza
pubblica,  ove  cio'  sia  necessario per l'esecuzione dell'ordine di
sospensione.
  4. L'ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in
cui la pronuncia dell'autorita' giudiziaria diviene irrevocabile.