Art. 98 (L)
     Procedimento penale (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 23)

  1.  Se  nel  corso  del  procedimento  penale il pubblico ministero
ravvisa la necessita' di ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno o
piu'   consulenti,   scegliendoli  fra  i  componenti  del  Consiglio
superiore  dei lavori pubblici o tra tecnici laureati appartenenti ai
ruoli  del  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o di altre
amministrazioni statali.
  2. Deve essere in ogni caso citato per il dibattimento il dirigente
del  competente ufficio tecnico della regione, il quale puo' delegare
un funzionario dipendente che sia al corrente dei fatti.
  3.  Con  il decreto o con la sentenza di condanna il giudice ordina
la  demolizione  delle  opere  o  delle  parti  di  esse costruite in
difformita'   alle   norme   del   presente   capo   o   dei  decreti
interministeriali  di cui agli articoli 52 e 83, ovvero impartisce le
prescrizioni  necessarie  per  rendere  le  opere conformi alle norme
stesse, fissando il relativo termine.