Art. 49 (L-R)
     L'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio
  1.  L'autorita' espropriante puo' disporre l'occupazione temporanea
di  aree non soggette al procedimento espropriativo anche individuate
ai sensi dell'articolo 12, se cio' risulti necessario per la corretta
esecuzione dei lavori previsti. (L)   2. Al proprietario del fondo e'
notificato,  nelle  forme  degli  atti  processuali civili, un avviso
contenente  l'indicazione  del luogo, del giorno e dell'ora in cui e'
prevista   l'esecuzione   dell'ordinanza  che  dispone  l'occupazione
temporanea.  (L)    3.  Al  momento  della immissione in possesso, e'
redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi. (L)   4. Il
verbale e' redatto in contraddittorio con il proprietario o, nel caso
di  assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che
non  siano  dipendenti del soggetto espropriante. Possono partecipare
alle  operazioni  il  possessore  e  i  titolari  di  diritti reali o
personali  sul  bene  da occupare. (R)   5. Le disposizioni di cui ai
precedenti  commi  si  applicano,  in quanto compatibili, nel caso di
frane,  alluvioni,  rottura  di argini e in ogni altro caso in cui si
utilizzano beni altrui per urgenti ragioni di pubblica utilita'. (L)