Art. 79. 
 
  Senza pregiudizio dei diritti sanciti  da  questa  legge  a  favore
degli autori, dei produttori  di  dischi  fonografici  ed  apparecchi
analoghi   e   degli   attori,   l'esercente   il   servizio    della
radiodiffusione ha il diritto esclusivo: 
  1) di ritrasmettere l'emissione radiofonica su filo o per radio; 
  2) di registrare a scopo di lucro l'emissione radiofonica trasmessa
o  ritrasmessa  su   dischi   fonografici   o   apparecchi   analoghi
riproduttori di suoni o di voci; 
  3) di utilizzare i  dischi  o  apparecchi  contemplati  nel  numero
precedente per  nuove  trasmissioni  o  ritrasmissioni  o  per  nuove
registrazioni.