Art. 22. 
 
  Le scale aeree  ad  inclinazione  variabile,  montate  su  carro  e
comunque azionate, devono essere munite di dispositivi indicatori per
la messa a livello del carro e per la  elevazione  massima  e  minima
della volata,  nonche'  di  calzatoie  o  di  altri  dispositivi  per
assicurare in ogni caso la stabilita' del carro. 
  Dette scale devono essere provviste di targa indicante il nome  del
costruttore, il luogo e l'anno di costruzione e la portata massima.