Art. 124.
                            (Dimissioni)

  L'impiegato puo' in qualunque tempo dimettersi dallo ufficio.
  Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto.
  L'impiegato   che  ha  presentato  le  dimissioni  deve  proseguire
nell'adempimento   dei   doveri   d'ufficio  finche'  non  gli  venga
comunicata l'accettazione delle dimissioni.
  L'accettazione  puo'  essere  rifiutata  o  ritardata per motivi di
servizio,  previo  parere  del Consiglio di amministrazione, o quando
sia in corso procedimento disciplinare a carico dell'impiegato.
  Agli  effetti  del  comma  precedente  s'intende  che  sia in corso
procedimento  disciplinare  anche  se  al momento della presentazione
delle  dimissioni,  pur  non  essendo avvenuta la contestazione degli
addebiti, abbia avuto luogo la sospensione cautelare dall'impiego.
  Se  al momento in cui l'impiegato non sospeso cautelamente presenta
le  dimissioni  siano  stati  iniziati  gli accertamenti disciplinari
preliminari,  la  contestazione  degli  addebiti  deve  seguire entro
trenta  giorni  dalla  data  di  presentazione delle dimissioni ed in
mancanza della contestazione entro tale termine le dimissioni debbono
essere accettate.