Art. 125.
                     (Trattamento di quiescenza)

  L'impiegato dimissionario consegue il diritto alla pensione qualora
abbia  raggiunto  un'eta'  non  inferiore  a  quella  prevista per il
collocamento  a  riposo  ridotta  di cinque anni e conti almeno venti
anni  di  servizio  effettivo  oppure  a qualunque eta' qualora abbia
prestato  almeno  venticinque anni di servizio effettivo. Negli altri
casi l'impiegato dimissionario ha diritto all'indennita' per una sola
volta  in  luogo  di  pensione  nella  misura  prevista dalle vigenti
disposizioni,  purche'  abbia  prestato  almeno  un  anno  intero  di
servizio effettivo.