Art. 126.
                (Dimissioni dell'impiegata coniugata)

  L'impiegata  che  abbia  contratto matrimonio, anche se sia rimasta
successivamente  vedova  con  prole  a  carico,  puo'  presentare  le
dimissioni con il diritto al trattamento di quiescenza spettante alla
data  di  risoluzione del rapporto d'impiego, secondo le disposizioni
di  cui  al  testo  unico  21  febbraio  1895,  n.  70,  e successive
modificazioni.
  Ai  fini  del  compimento  dell'anzianita'  minima richiesta per la
maturazione del diritto a pensione e' concesso all'impiegata predetta
un aumento del servizio utile fino al massimo di cinque anni.