Art. 45. 
 
  E' vietato ammettere al lavoro in sotterraneo operai che fino a  50
anni di  eta'  non  siano  stati  precedentemente  addetti  a  lavori
analoghi. 
  E' vietato impiegare in qualita' di sorveglianti, di capi  squadra,
di addetti  alla  distribuzione  degli  esplosivi,  di  addetti  alle
macchine principali di estrazione e di ricevitori alle  stazioni  dei
pozzi persone di eta' inferiore ai 25 anni.