Art. 45. E' vietato ammettere al lavoro in sotterraneo operai che fino a 50 anni di eta' non siano stati precedentemente addetti a lavori analoghi. E' vietato impiegare in qualita' di sorveglianti, di capi squadra, di addetti alla distribuzione degli esplosivi, di addetti alle macchine principali di estrazione e di ricevitori alle stazioni dei pozzi persone di eta' inferiore ai 25 anni.