Art. 46. 
 
  L'accesso ai lavori ed agli impianti delle miniere e delle cave  e'
vietato al pubblico a mezzo di recinti o di appositi avvisi. 
  Gli estranei ai lavori non possono accedere alle miniere e  cave  o
negli impianti connessi senza, autorizzazione della direzione e senza
essere accompagnati da persona all'uopo incaricata.