Art. 67.

  Il  cappellano  militare  cessa  di  appartenere alla riserva ed e'
collocate  in  congedo  assoluto al compimento dei seguenti limiti di
eta':
    68 anni, se primo cappellano militare capo;
    65  anni,  se  cappellano  militare  capo  o  cappellano militare
addetto.