Art. 102.
Dispensa dal presentarsi alle armi per i militari residenti
all'estero
I militari residenti all'estero arruolati dagli organi di leva ai
sensi dell'art. 56 e i militari residenti all'estero espatriati
dopo il loro arruolamento e prima del compimento della ferma di
leva sono, in tempo di pace, dispensati dal presentarsi alle armi
fino a che duri la loro residenza all'estero.
In caso di mobilitazione, i militari di cui al comma precedente
sono obbligati a presentarsi, con quelle eccezioni che verranno
stabilite in relazione alla possibilita' che essi avranno di
rimpatriare in tempo utile.