Art. 102.
  Dispensa dal presentarsi alle armi   per   i   militari   residenti
                               all'estero

    I militari residenti all'estero arruolati dagli organi di leva ai
  sensi  dell'art.  56  e  i militari residenti all'estero espatriati
  dopo  il  loro  arruolamento  e prima del compimento della ferma di
  leva  sono,  in tempo di pace, dispensati dal presentarsi alle armi
  fino a che duri la loro residenza all'estero.
    In  caso  di mobilitazione, i militari di cui al comma precedente
  sono  obbligati  a  presentarsi,  con quelle eccezioni che verranno
  stabilite  in  relazione  alla  possibilita'  che  essi  avranno di
  rimpatriare in tempo utile.