Art. 103.
Rimpatrio definitivo di militari residenti all'estero
I militari dispensati dal presentarsi alle armi perche' nati o
residenti all'estero o espatriati anteriormente al diciottesimo
anno di eta', ovvero con le modalita', di cui agli articoli 17 e 22
del presente decreto, i quali rimpatriano prima del compimento del
trentesimo anno di eta', sono obbligati a presentarsi alle armi con
il primo contingente o scaglione che sia chiamato per compiere la
ferita di leva, a meno che, essendo nati all'estero e investiti per
nascita della cittadinanza estera locale, provino di aver prestato
nelle forze armate del paese di nascita un periodo effettivo di
servizio alle armi non inferiore a sei mesi, salvo quanto
diversamente stabilito da Convenzioni stipulate con Stati esteri.
Coloro che rimpatriano dopo il compimento del trentesimo anno di
eta' sono dispensati definitivamente dal compiere la ferma di leva,
salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro
classe.