Art. 103.
         Rimpatrio definitivo di militari residenti all'estero

    I  militari  dispensati  dal presentarsi alle armi perche' nati o
  residenti  all'estero  o  espatriati  anteriormente al diciottesimo
  anno di eta', ovvero con le modalita', di cui agli articoli 17 e 22
  del  presente decreto, i quali rimpatriano prima del compimento del
  trentesimo anno di eta', sono obbligati a presentarsi alle armi con
  il  primo  contingente o scaglione che sia chiamato per compiere la
  ferita di leva, a meno che, essendo nati all'estero e investiti per
  nascita  della cittadinanza estera locale, provino di aver prestato
  nelle  forze  armate  del  paese di nascita un periodo effettivo di
  servizio   alle  armi  non  inferiore  a  sei  mesi,  salvo  quanto
  diversamente stabilito da Convenzioni stipulate con Stati esteri.
    Coloro  che rimpatriano dopo il compimento del trentesimo anno di
  eta' sono dispensati definitivamente dal compiere la ferma di leva,
  salvo  l'obbligo  di  rispondere alle eventuali chiamate della loro
  classe.