Art. 104.
Temporaneo rimpatrio dei militari    dispensati   perche'   residenti
                             all'estero

  Gli  italiani  nati  all'estero  o  espatriati  nei termini e nelle
condizioni  previste  dalle  lettere a) e b) dell'art. 17 e dall'art.
20,  non  perdono  il diritto ad ottenere l'arruolamento con dispensa
dal  presentarsi  alle  armi ai sensi dell'art. 102 o il diritto alla
dispensa   ottenuta   se  gia'  arruolati,  qualora  si  rechino  del
territorio della Repubblica:
    a) per compiere un regolare corso di studi, di qualsiasi natura e
durata;
    b)  per  giustificati  motivi,  per  un  periodo  non  eccedente,
rispettivamente,  i dodici mesi per i provenienti dai Paesi europei o
dal  bacino mediterraneo, i ventiquattro mesi per i provenienti dagli
altri Paesi.
  Chi  non  torni  all'estero  al  termine degli studi per i quali e'
rimpatriato,  o prima della scadenza dei termini di cui alla predetta
lettera  b),  perde i benefici che gli spettavano per la sua qualita'
di  residente  all'estero,  salvo  la  possibilita' di riacquistarli,
qualora  un  nuovo  espatrio  si  verifichi nelle condizioni previste
dalle lettere a) e b) del precedente art. 17.