Art. 104.
Temporaneo rimpatrio dei militari dispensati perche' residenti
all'estero
Gli italiani nati all'estero o espatriati nei termini e nelle
condizioni previste dalle lettere a) e b) dell'art. 17 e dall'art.
20, non perdono il diritto ad ottenere l'arruolamento con dispensa
dal presentarsi alle armi ai sensi dell'art. 102 o il diritto alla
dispensa ottenuta se gia' arruolati, qualora si rechino del
territorio della Repubblica:
a) per compiere un regolare corso di studi, di qualsiasi natura e
durata;
b) per giustificati motivi, per un periodo non eccedente,
rispettivamente, i dodici mesi per i provenienti dai Paesi europei o
dal bacino mediterraneo, i ventiquattro mesi per i provenienti dagli
altri Paesi.
Chi non torni all'estero al termine degli studi per i quali e'
rimpatriato, o prima della scadenza dei termini di cui alla predetta
lettera b), perde i benefici che gli spettavano per la sua qualita'
di residente all'estero, salvo la possibilita' di riacquistarli,
qualora un nuovo espatrio si verifichi nelle condizioni previste
dalle lettere a) e b) del precedente art. 17.