Art. 126. 
                  (Accesso ai ruoli - Avanzamento) 
 
  La nomina ad assistente di commutazione (tabella XI)  e'  riservata
al personale della tabella XII ai sensi dell'art. 21 della  legge  18
febbraio 1963, n. 81,  il  quale  e'  modificato  nel  senso  che  il
concorso per merito distinto e' sostituito da un concorso  per  esame
speciale mediante colloquio vertente sui  servizi  d'istituto  e  sul
programma da stabilire con decreto del Ministro per  le  poste  e  le
telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, al  quale
possono partecipare gli operatori telefonici  di  cui  alla  predetta
tabella XII che abbiano maturato alla  data  del  relativo  bando  di
concorso sei anni di anzianita' nella  tabella  di  appartenenza.  Il
colloquio non s'intende superato ove il candidato non ottenga  almeno
la votazione di sette decimi. 
  Le tabelle XI e XII si considerano cumulativamente  ai  fini  della
determinazione dei  posti  disponibili  da  mettere  a  concorso  per
l'ammissione all'impiego nella predetta tabella XII. 
  I posti disponibili nelle  qualifiche  di  dirigente  superiore  di
esercizio  e  di  dirigente  tecnico  superiore  ed  assimilate  sono
conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo  e
per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali  sono
ammessi rispettivamente i  dirigenti  di  esercizio  ed  i  dirigenti
tecnici  ed  assimilati  che,  alla  data  dello  scrutinio,  abbiano
compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica. 
  I posti disponibili nelle qualifiche di dirigente  di  esercizio  e
dirigente tecnico ed assimilate, salvo quanto previsto dal successivo
art. 127, sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito
comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito  assoluto,
ai quali sono ammessi rispettivamente i revisori  di  esercizio  e  i
revisori tecnici ed assimilati che abbiano  compiuto  sette  anni  di
effettivo servizio nella qualifica, fermo restando il disposto di cui
ai precedenti articoli 41 e  42.  Tali  periodi  di  anzianita'  sono
ridotti di due anni per gli impiegati dello stesso ruolo in  servizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto muniti di diploma
di laurea o titolo equipollente. 
  I posti disponibili nelle qualifiche di dirigente di  commutazione,
di operatore telefonico superiore e di  capo  centrale  superiore  ed
assimilate sono conferiti  per  tre  quinti  mediante  scrutinio  per
merito comparativo e per due quinti  mediante  scrutinio  per  merito
assoluto, ai quali sono ammessi  rispettivamente  gli  assistenti  di
commutazione, gli operatori telefonici principali e i  capi  centrali
ed assimilati che abbiano compiuto nella  qualifica  cinque  anni  di
effettivo servizio. 
  I  posti  disponibili  nelle  qualifiche  di  operatore  telefonico
principale e capo centrale ed assimilate, salvo quanto  previsto  dal
successivo art. 127, sono conferiti per un quinto mediante  scrutinio
per merito comparativo e per quattro quinti  mediante  scrutinio  per
merito assoluto, ai quali sono ammessi rispettivamente gli  operatori
telefonici e gli operatori tecnici che abbiano compiuto sette anni di
effettivo servizio nella qualifica, fermo restando il disposto di cui
ai precedenti articoli 41 e 42. 
  I  posti  disponibili  nelle  qualifiche  di  sorvegliante  capo  e
sorvegliante capo trasporti ed  assimilate  sono  conferiti  per  due
quinti mediante scrutinio per merito comparativo  e  per  tre  quinti
mediante  scrutinio  per  merito  assoluto,  ai  quali  sono  ammessi
rispettivamente  gli   impiegati   della   qualifica   immediatamente
inferiore del rispettivo ruolo che abbiano compiuto  cinque  anni  di
effettivo servizio nella qualifica. 
  I posti disponibili nelle qualifiche di smistatore principale e  di
conducente principale ed assimilate sono conferiti mediante scrutinio
per merito  assoluto  ai  quali  sono  ammessi  gli  impiegati  della
qualifica immediatamente inferiore del rispettivo ruolo  che  abbiano
compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica. 
  Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono  nel  ruolo
quelli promossi per merito assoluto.