Art. 126. (Accesso ai ruoli - Avanzamento) La nomina ad assistente di commutazione (tabella XI) e' riservata al personale della tabella XII ai sensi dell'art. 21 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, il quale e' modificato nel senso che il concorso per merito distinto e' sostituito da un concorso per esame speciale mediante colloquio vertente sui servizi d'istituto e sul programma da stabilire con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, al quale possono partecipare gli operatori telefonici di cui alla predetta tabella XII che abbiano maturato alla data del relativo bando di concorso sei anni di anzianita' nella tabella di appartenenza. Il colloquio non s'intende superato ove il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi. Le tabelle XI e XII si considerano cumulativamente ai fini della determinazione dei posti disponibili da mettere a concorso per l'ammissione all'impiego nella predetta tabella XII. I posti disponibili nelle qualifiche di dirigente superiore di esercizio e di dirigente tecnico superiore ed assimilate sono conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi rispettivamente i dirigenti di esercizio ed i dirigenti tecnici ed assimilati che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica. I posti disponibili nelle qualifiche di dirigente di esercizio e dirigente tecnico ed assimilate, salvo quanto previsto dal successivo art. 127, sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi rispettivamente i revisori di esercizio e i revisori tecnici ed assimilati che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica, fermo restando il disposto di cui ai precedenti articoli 41 e 42. Tali periodi di anzianita' sono ridotti di due anni per gli impiegati dello stesso ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto muniti di diploma di laurea o titolo equipollente. I posti disponibili nelle qualifiche di dirigente di commutazione, di operatore telefonico superiore e di capo centrale superiore ed assimilate sono conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi rispettivamente gli assistenti di commutazione, gli operatori telefonici principali e i capi centrali ed assimilati che abbiano compiuto nella qualifica cinque anni di effettivo servizio. I posti disponibili nelle qualifiche di operatore telefonico principale e capo centrale ed assimilate, salvo quanto previsto dal successivo art. 127, sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi rispettivamente gli operatori telefonici e gli operatori tecnici che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica, fermo restando il disposto di cui ai precedenti articoli 41 e 42. I posti disponibili nelle qualifiche di sorvegliante capo e sorvegliante capo trasporti ed assimilate sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi rispettivamente gli impiegati della qualifica immediatamente inferiore del rispettivo ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica. I posti disponibili nelle qualifiche di smistatore principale e di conducente principale ed assimilate sono conferiti mediante scrutinio per merito assoluto ai quali sono ammessi gli impiegati della qualifica immediatamente inferiore del rispettivo ruolo che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica. Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.