Art. 127. (Passaggi di ruolo) Un sesto dei posti disponibili nella qualifica di dirigente di esercizio e' conferito mediante concorso per esame al quale sono ammessi gli impiegati delle tabelle di cui all'art. 125 con qualifica di dirigente di commutazione, di operatore telefonico superiore e di capo centrale superiore, ed assimilate, nonche' di assistente di commutazione, di operatore telefonico principale e di capo centrale, ed assimilate, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o a prescindere da tale anzianita' se in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Gli esami del concorso sono a carattere prevalentemente pratico e devono tendere ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo e di esercizio. Un sesto dei posti disponibili nella qualifica di operatore telefonico principale, o assimilata, e' conferito mediante concorso per esame al quale sono ammessi gli impiegati delle tabelle di cui all'art. 125 e gli operai appresso indicati: a) sorveglianti capo ed assimilati delle tabelle XIV e XV; b) smistatori principali, conducenti principali, smistatori e conducenti ed assimilati delle tabelle XIV e XV, con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo; c) capi operai, e operai specializzati; operai qualificati con almeno sei anni di anzianita' nel ruolo; opera comuni con almeno tredici anni di anzianita' nel ruolo i periodi di anzianita' di servizio indicati nelle precedenti lettere b) e c) sono ridotti di quattro anni per i dipendenti che siano in possesso di diploma di istituti di istruzione secondaria di primo grado. Gli esami del concorso sono a carattere pratico su servizi di istituto. Le disposizioni di cui ai precedenti commi primo e secondo, terzo e quarto, si applicano anche per i passaggi alle qualifiche intermedie rispettivamente dei ruoli di cui alle tabelle X e XIII; il passaggio di ruolo e', peraltro, limitato agli impiegati in possesso del titolo di studio prescritto. L'ammissione ai concorsi per coloro che non sono provvisti del prescritto titolo di studio e' subordinata al giudizio favorevole della Commissione centrale del personale che, a tal fine, tiene conto della qualita' del servizio prestato, del rendimento, delle attitudini ad esercitare le mansioni del ruolo cui si riferisce il concorso stesso. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al precedente art. 16.