Art. 128. 
                      (Norme di inquadramento) 
 
  Il personale dei ruoli organici di cui alle tabelle D, E, F, G,  H,
I, M, N, O e P di cui all'allegato III alla legge 11  febbraio  1970,
n. 27, e' inquadrato nelle qualifiche stabilite  dagli  articoli  124
(ruoli ad esaurimento)  e  125  secondo  la  corrispondenza  appresso
specificata: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Gli impiegati di cui alla tabella E dell'allegato III alla  legge
11 febbraio 1970, n. 27, che anteriormente alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto rivestivano una qualifica non superiore a
segretario sono  inquadrati,  nella  prima  attuazione  del  presente
decreto, nella  nuova  qualifica  di  segretario  della  carriera  di
concetto  del   personale   degli   uffici,   a   prescindere   dalla
disponibilita' dei posti. 
  Gli impiegati della  predetta  carriera  che  successivamente  alle
prime  promozioni  alla  qualifica  di   segretario   principale   in
attuazione  delle  disposizioni  contenute   nel   presente   decreto
rivestano tale qualifica o quella di segretario sono inquadrati,  con
effetto dal 1 luglio 1970, nel limite dei  posti  disponibili  e  con
l'osservanza del disposto di cui all'art. 134  rispettivamente  nella
qualifica di dirigente  di  esercizio  e  di  revisore  di  esercizio
(tabella IX) secondo l'ordine di ruolo nella carriera di provenienza. 
  L'inquadramento di cui al precedente comma e'  disposto  a  domanda
degli interessati, da presentarsi entro sessanta  giorni  dalla  data
dello scrutinio relativo alle  prime  promozioni  alla  qualifica  di
segretario principale.