Art. 128. (Norme di inquadramento) Il personale dei ruoli organici di cui alle tabelle D, E, F, G, H, I, M, N, O e P di cui all'allegato III alla legge 11 febbraio 1970, n. 27, e' inquadrato nelle qualifiche stabilite dagli articoli 124 (ruoli ad esaurimento) e 125 secondo la corrispondenza appresso specificata: Parte di provvedimento in formato grafico Gli impiegati di cui alla tabella E dell'allegato III alla legge 11 febbraio 1970, n. 27, che anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestivano una qualifica non superiore a segretario sono inquadrati, nella prima attuazione del presente decreto, nella nuova qualifica di segretario della carriera di concetto del personale degli uffici, a prescindere dalla disponibilita' dei posti. Gli impiegati della predetta carriera che successivamente alle prime promozioni alla qualifica di segretario principale in attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto rivestano tale qualifica o quella di segretario sono inquadrati, con effetto dal 1 luglio 1970, nel limite dei posti disponibili e con l'osservanza del disposto di cui all'art. 134 rispettivamente nella qualifica di dirigente di esercizio e di revisore di esercizio (tabella IX) secondo l'ordine di ruolo nella carriera di provenienza. L'inquadramento di cui al precedente comma e' disposto a domanda degli interessati, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data dello scrutinio relativo alle prime promozioni alla qualifica di segretario principale.