Art. 129. (Inquadramento di operatori telefonici nei ruoli dei dirigenti ed assistenti di commutazione) Gli impiegati del ruolo di cui alla tabella XII che alla data del 1 luglio 1971 rivestano la qualifica di operatore telefonico superiore, o di operatore telefonico Principale, o assimilate, e abbiano svolto lodevolmente da almeno diciotto mesi mansioni di dirigenza dei servizi di accettazione o di commutazione telefonica possono essere inquadrati nel ruolo di cui alla tabella XI, alle corrispondenti qualifiche di dirigente di commutazione, o assimilata, e di assistente di commutazione, prendendo posto dopo gli impiegati che alla data dello inquadramento gia' rivestano le anzidette qualifiche. L'inquadramento decorre dalla data del relativo provvedimento ed e' disposto, anche in soprannumero, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la commissione centrale per il personale, a domanda degli interessati da presentarsi entro novanta giorni dalla data del 1 luglio 1971. Gli impiegati inquadrati nei ruoli dei dirigenti ed assistenti di commutazione conservano le anzianita' di carriera e di qualifica acquisite nei ruoli di provenienza. I soprannumeri risultanti dall'applicazione del presente articolo non possono superare il cinquanta per cento della dotazione organica delle singole qualifiche del ruolo dei dirigenti e degli assistenti di commutazione; nelle corrispondenti qualifiche del ruolo degli operatori telefonici sono lasciati scoperti altrettanti posti. Per esigenze di servizio gli impiegati con qualifica di dirigente di commutazione ed assimilata, possono essere utilizzati anche nelle mansioni proprie degli assistenti di commutazione.