Art. 129. 
(Inquadramento di operatori telefonici nei  ruoli  dei  dirigenti  ed
                     assistenti di commutazione) 
 
  Gli impiegati del ruolo di cui alla tabella XII che alla data del 1
luglio 1971 rivestano la qualifica di operatore telefonico superiore,
o di operatore telefonico Principale, o assimilate, e abbiano  svolto
lodevolmente da  almeno  diciotto  mesi  mansioni  di  dirigenza  dei
servizi di accettazione o di commutazione telefonica  possono  essere
inquadrati nel ruolo di cui  alla  tabella  XI,  alle  corrispondenti
qualifiche  di  dirigente  di  commutazione,  o  assimilata,   e   di
assistente di commutazione, prendendo posto dopo  gli  impiegati  che
alla data dello inquadramento gia' rivestano le anzidette qualifiche. 
  L'inquadramento decorre dalla data del relativo provvedimento ed e'
disposto, anche in soprannumero, con  decreto  del  Ministro  per  le
poste e le telecomunicazioni, sentita la commissione centrale per  il
personale, a domanda degli interessati da presentarsi  entro  novanta
giorni dalla data del 1 luglio 1971.  Gli  impiegati  inquadrati  nei
ruoli dei dirigenti  ed  assistenti  di  commutazione  conservano  le
anzianita'  di  carriera  e  di  qualifica  acquisite  nei  ruoli  di
provenienza. 
  I soprannumeri risultanti dall'applicazione del  presente  articolo
non possono superare il cinquanta per cento della dotazione  organica
delle singole qualifiche del ruolo dei dirigenti e  degli  assistenti
di commutazione; nelle  corrispondenti  qualifiche  del  ruolo  degli
operatori telefonici sono lasciati scoperti altrettanti posti. 
  Per esigenze di servizio gli impiegati con qualifica  di  dirigente
di commutazione ed assimilata, possono essere utilizzati anche  nelle
mansioni proprie degli assistenti di commutazione.