Art. 130. 
(Norme comuni alle aziende dipendenti dal  Ministero  delle  poste  e
                      delle telecomunicazioni) 
 
  Restano ferme le disposizioni di cui agli  articoli  46,  49  e  50
della legge 12 marzo 1968, n. 325, concernenti variazioni alle piante
organiche del personale delle aziende dipendenti dal Ministero  delle
poste e delle telecomunicazioni. 
  Ai fini dell'inquadramento nelle nuove qualifiche si  applicano  le
disposizioni di cui  all'ultimo  comma  dell'art.  133  del  presente
decreto. 
  Gli impiegati provenienti dalle qualifiche corrispondenti  agli  ex
coefficienti  284  e  240  della   carriera   di   concetto,   all'ex
coefficiente 211 della carriera esecutiva, ed  agli  ex  coefficienti
190 e 170 della  carriera  ausiliaria  conservano,  nelle  rispettive
qualifiche    di    inquadramento,    l'anzianita'    di     servizio
complessivamente posseduta  nella  qualifica  di  provenienza  ed  in
quelle inferiori dello stesso ruolo. L'attribuzione della  classe  di
stipendio  e'  regolata  dalle  norme  concernenti   il   trattamento
economico. 
  Gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  rivestivano  qualifiche  corrispondenti  agli  ex
coefficienti 402 della  carriera  di  concetto,  284  della  carriera
esecutiva e 210 della carriera ausiliaria sono ammessi agli  scrutini
per la promozione alla nuova  qualifica  superiore  della  rispettiva
tabella di inquadramento al  compimento  di  tre  anni  di  effettivo
servizio nella qualifica di provenienza. 
  Per gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, erano  provvisti  di  stipendio  corrispondente
all'ex coefficiente  357,  il  numero  degli  anni  previsto  per  il
conseguimento della seconda classe di stipendio della nuova qualifica
di inquadramento e' ridotto da cinque a tre anni. 
  I concorsi per titoli per la promozione a qualifiche corrispondenti
all'ex coefficiente 284 del personale  degli  uffici  locali  saranno
portati a termine se alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto siano gia' scaduti  i  termini  per  la  presentazione  delle
domande. Le promozioni dei vincitori saranno  conferite  con  effetto
dalla data del 1° luglio 1970. 
  I  concorsi  per  esame   per   la   promozione   alle   qualifiche
corrispondenti all'ex coefficiente 284  del  personale  degli  uffici
locali in corso di espletamento saranno portati  a  termine  se  alla
data di entrata in vigore del presente decreto le prove scritte siano
gia' state iniziate. Le promozioni dei  vincitori  saranno  conferite
con effetto dalla data del 1° luglio 1970. 
  Per i concorsi mediante esame per  la  promozione  alle  qualifiche
corrispondenti all'ex coefficiente  284  valgono  nei  confronti  dei
personali non citati nei due commi precedenti le disposizioni di  cui
al successivo art. 144. 
  L'inquadramento nella qualifica intermedia previsto  dall'art.  118
per i ruoli organici di cui alle tabelle XIV, XV, XVI, XVII e  XVIII,
dall'articolo 121 per il ruolo organico di cui alla tabella XXIII,  e
dall'articolo 128 per i ruoli organici di cui alle tabelle XII,  XIII
e VI e' disposto, occorrendo, in soprannumero. In  corrispondenza  di
tale soprannumero  sono  lasciati  vacanti  altrettanti  posti  nella
qualifica iniziale del rispettivo ruolo organico.