Art. 130. (Norme comuni alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni) Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 46, 49 e 50 della legge 12 marzo 1968, n. 325, concernenti variazioni alle piante organiche del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Ai fini dell'inquadramento nelle nuove qualifiche si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 133 del presente decreto. Gli impiegati provenienti dalle qualifiche corrispondenti agli ex coefficienti 284 e 240 della carriera di concetto, all'ex coefficiente 211 della carriera esecutiva, ed agli ex coefficienti 190 e 170 della carriera ausiliaria conservano, nelle rispettive qualifiche di inquadramento, l'anzianita' di servizio complessivamente posseduta nella qualifica di provenienza ed in quelle inferiori dello stesso ruolo. L'attribuzione della classe di stipendio e' regolata dalle norme concernenti il trattamento economico. Gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestivano qualifiche corrispondenti agli ex coefficienti 402 della carriera di concetto, 284 della carriera esecutiva e 210 della carriera ausiliaria sono ammessi agli scrutini per la promozione alla nuova qualifica superiore della rispettiva tabella di inquadramento al compimento di tre anni di effettivo servizio nella qualifica di provenienza. Per gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, erano provvisti di stipendio corrispondente all'ex coefficiente 357, il numero degli anni previsto per il conseguimento della seconda classe di stipendio della nuova qualifica di inquadramento e' ridotto da cinque a tre anni. I concorsi per titoli per la promozione a qualifiche corrispondenti all'ex coefficiente 284 del personale degli uffici locali saranno portati a termine se alla data di entrata in vigore del presente decreto siano gia' scaduti i termini per la presentazione delle domande. Le promozioni dei vincitori saranno conferite con effetto dalla data del 1° luglio 1970. I concorsi per esame per la promozione alle qualifiche corrispondenti all'ex coefficiente 284 del personale degli uffici locali in corso di espletamento saranno portati a termine se alla data di entrata in vigore del presente decreto le prove scritte siano gia' state iniziate. Le promozioni dei vincitori saranno conferite con effetto dalla data del 1° luglio 1970. Per i concorsi mediante esame per la promozione alle qualifiche corrispondenti all'ex coefficiente 284 valgono nei confronti dei personali non citati nei due commi precedenti le disposizioni di cui al successivo art. 144. L'inquadramento nella qualifica intermedia previsto dall'art. 118 per i ruoli organici di cui alle tabelle XIV, XV, XVI, XVII e XVIII, dall'articolo 121 per il ruolo organico di cui alla tabella XXIII, e dall'articolo 128 per i ruoli organici di cui alle tabelle XII, XIII e VI e' disposto, occorrendo, in soprannumero. In corrispondenza di tale soprannumero sono lasciati vacanti altrettanti posti nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo organico.